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giovedì 14 aprile 2011

Detassazione somme legate alla produttività per tutto il 2011(art. 53, c. 1, D.L. n. 78/2010)

E’ noto che la L. n. 122/2011 ha previsto per il 2011 la detassazione al 10% delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato “legate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa”, purché erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di secondo livello.

Le condizioni necessarie per l’operatività del beneficio fiscale, quindi, risultano essere:
- incrementi di produttività a cui legare le somme da detassare;
- accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

La Fondazione Studi Consulenti del lavoro è intervenuta circa l’interpretazione dell’efficacia degli accordi suindicati.

E’ possibile che gli accordi di secondo livello seppure siano conclusi nel corso del 2011, stabiliscano che la propria efficacia decorra da un momento precedente alla stipulazione, a cui le parti sono tenute a soggiacere. Pertanto, qualora sia prevista un’efficacia retroattiva delle proprie disposizioni per tutto il 2011, ne deriva che ogni erogazione di tale anno è in attuazione del medesimo contratto a partire dal gennaio 2011.

Altro punto nodale della questione riguarda la forma di questi contratti collettivi, in raccordo con quanto disposto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E 2011 la quale indica il principio secondo cui “i contratti collettivi territoriali e aziendali possono non avere forma solenne, sicché il presupposto di legge per godere del beneficio non è la stipulazione scritta del contratto ma la sussistenza dell’accordo tra le parti”, questo al fine di sottolineare la prevalenza della volontà delle parti sociali, rispetto alla forma, di prevedere per tutto il 2011 i benefici.

In conclusione, la legge rimanda ai contratti collettivi di secondo livello che raccolgono la volontà delle parti, e poiché queste si sono accordate per l’applicazione della detassazione per tutto il 2011, ne deriva che tutte le erogazioni di somme intervenute nell’anno godranno del beneficio.

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