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lunedì 4 aprile 2011

Assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni:interpretazione alla L. n. 407/98.

L. 11 marzo 2011, n. 25

Il Parlamento attraverso la L. n. 25/2011 ha fornito interpretazione autentica circa l’art. 1, c. 2, della L. n. 407/1998 che disciplina l’applicazione delle assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.

La novella stabilisce che l’articolo suindicato deve essere interpretato nel senso che “il superamento della quota di riserva di cui all’art. 18, c. 2, L. 12 marzo 1999, n. 68 , deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, L. n. 68/1999, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili (”.

Va chiarito che:

- la quota di riserva (art. 18, c. 2, L. 12 marzo 1999, n. 68) si riferisce agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763. Tale quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti;
- i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (art. 3, L. n. 68/1999).

La norma, in vigore dal 9 aprile p.v., riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni.

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