Cerca nel blog

martedì 26 aprile 2011

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER CHI ASSUME DISOCCUPATI ULTRA 50 ENNI O PERSONE IN MOBILITÀ

Riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età (legge n. 191/2009). Prolungamento della durata della riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

L'INPS comunica che per le assunzioni effettuate nel corso del 2010, i datori di lavoro, ammessi a fruire dei benefici, possono recuperare la contribuzione versata in eccesso, utilizzando le nuove causali «L411» e «L412», entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sulle somme dovute per i contributi previdenziali ed assistenziali. La legge prevede, inoltre, un contributo mensile a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola, con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile. L'incentivo, pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento, con esclusione della contribuzione figurativa, per un numero di mensilità di trattamento a sostegno del reddito non erogato, è riconosciuto per le assunzioni avvenute nel 2010, nel limite delle risorse stanziate dallo Stato nella misura di 12 milioni di euro.

Il contributo spettante ai datori di lavoro, in base dell'apposita graduatoria, è conguagliabile con le somme dovute per contributi previdenziali e assistenziali attraverso l'indicazione del codice «L414» del modello UniEmens.

Nessun commento: