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mercoledì 20 aprile 2011

Permessi di soggiorno temporaneo: consentita attività lavorativa

Il permesso di soggiorno temporaneo è un’iniziativa del Governo italiano in risposta al grande afflusso di migranti in arrivo dal Nord Africa ed è rilasciato ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Con la Circolare n. 2990 dell’8/04/2011, il Ministero dell’Interno ha diramato le istruzioni del rilascio del permesso di soggiorno umanitario previsto dal DPCM del 5 aprile 2011 che ha istituito la protezione temporanea.

Più precisamente, il Governo ha stabilito che, ai cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, sia riconosciuto un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi ai sensi dell’articolo 11, comma 1 lett. c-ter) del D.P.R. n. 394 del 1999.

Il rilascio del suddetto documento dovrà essere chiesto alle Questure entro la data del 16 aprile e non sarà concesso nel caso in cui:

a) sia entrato nel territorio nazionale prima del 1° gennaio o successivamente alla data del presente decreto;
b) appartenga ad una delle categorie socialmente pericolose indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dell'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011;
d) risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti che sia stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione, ovvero sia stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per i reati di cui agli articoli 13, comma 13, e 14, comma 5-ter e quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Il suddetto permesso di soggiorno consente all'interessato:

- la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea, conformemente alle previsioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen;
- l’attività lavorativa, in virtù dell’art. 14, comma 1 lettera c.

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