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venerdì 22 aprile 2011

La nuova CIG in deroga per il 2011 in Lombardia:

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali per la regione Lombardia per l’anno 2011, tra la regione Lombardia e le parti sociali lombarde e ’emanazione delle successive modalità applicative, cambia radicalmente la gestione della Cassa Integrazione in Deroga per la regione Lombardia.

Le principali novità

Tra le principali novità segnaliamo:

• l’introduzione di quattro nuovi accordi standard in sostituzione dei precedenti accordi (elencati da A a G) che vengono mandati in soffitta;
• le ore massime concedibili per dipendente fino al 31 dicembre 2011 sono 400.
Eventuali richieste di proroghe saranno subordinate all’espletamento dell’esame di consultazione presso gli enti/istituzioni preposti;
• cambiano le tipologie di intervento che sono distinte tra imprese/aziende non rientranti nei requisiti d’accesso della Cassa Integrazione Straordinaria e imprese edili fino a 100 dipendenti e imprese/aziende che presentino domane in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Straordinaria e imprese edili sopra i 100 dipendenti;
• il monitoraggio e la verifica saranno più puntuali; all’atto della seconda richiesta l’impresa datore di lavoro dovranno fornire un report di monitoraggio particolareggiato;
• le imprese/datori di lavoro potranno richiedere, qualora ne ricorrano le condizioni, l’accesso alle procedure della rete di aiuto alle imprese in difficoltà, una volta definite le modalità attuative dello strumento (RAID);
• la procedura di consultazione sindacale si dovrà concludere tassativamente entro 10 giorni dalla sua attivazione;
• viene previsto che unitamente alle altre informazioni/dati richieste dalla procedura per
accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, i datori di lavoro dovranno dichiarare di applicare integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente.

Campo di applicazione e lavoratori beneficiari

Nell’Accordo vengono ben definiti sia il campo di applicazione che i lavoratori beneficiari della CIG in deroga. Sono destinatari della CIG in deroga le seguenti imprese/aziende/datori di lavoro in riferimento alle unità produttive ubicate nella regione Lombardia:

1. imprese industriali;
2. aziende artigiane, ivi comprese quelle rientranti nel campo di applicazione dell’art.12, co.1 della L. 223/91;
3. imprese del commercio;
4. imprese del terziario;
5. imprese del turismo;
6. imprese dei servizi;
7. imprese cooperative;
8. studi professionali;
9. altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, con esclusione dei datori di lavoro
domestico.

Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, dipendenti delle imprese/aziende/datori di lavoro (di seguito per comodità solo datori di lavoro o aziende) sopra elencate:

• operai;
• impiegati;
• quadri;
• apprendisti, quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
• lavoratori assunti con contratto di inserimento;
• soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
• lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interes-sati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
• lavoranti a domicilio monocommessa.

Requisiti del datore di lavoro per l’accesso alla CIG in deroga

Nell’Accordo si specifica che sono comunque esclusi i soggetti che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le ospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l’accesso a tali ammortizzatori sociali determina la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato.

Tuttavia, vi sono dei casi border-line in cui i datori di lavoro, pur rientrando nel campo di
applicazione degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinari, non possono accedervi per carenza degli elementi indispensabili.

Si pensi ad esempio ad un’azienda inquadrata dal punto di vista previdenziale nel settore
industriale con meno di 15 dipendenti che versa regolarmente il contributo per la Cig ordinaria, posta in liquidazione volontaria, al fine di cessare l’attività, causa crisi consolidata.

Essa non potrà evidentemente accedere alla Cig straordinaria e neanche a quella ordinaria, poiché tale situazione di crisi non é un evento transitorio e non vi è la prospettiva della ripresa dell’attività lavorativa8. Infatti, l’art.1 della L. n.164/75 prevede che l’integrazione salariale sia dovuta in caso di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’imprenditore e agli operai ovvero da determinate situazioni di mercato (es. mancanza di lavoro, commesse, materie prime, revisione/sostituzione impianti, alluvioni, incendi ecc).

La transitorietà (fondata previsione di ripresa del lavoro) e la non imputabilità (all'evento non deve aver dato causa l'imprenditore o i suoi dipendenti) dell'evento sono, quindi, elementi indispensabili per l'ammissione alla Cig in deroga.

Dunque, almeno quando non sussistano le condizioni per accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria (nel caso Cig ordinaria), tenendo conto che una delle casuali in base alle quali é possibile ricorrere alla Cig in deroga, prevista dall’Accordo Quadro per il 2011, è cessazione (anche parziale) dell’attività lavorativa, una domanda volta all’ottenimento della Cig in deroga per tale ragione dovrebbe essere accolta. Al riguardo sarebbe stato opportuno prevedere l’indicazione della documentazione da fornire quale prova dell’impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali ordinari per carenza del requisito della transitorietà dell’evento (ad esempio un parere scritto della sede INPS competente per territorio).

Vanno anche monitorati quei casi in cui le aziende che richiedono la CIG in deroga ai limiti di durata della CIGO, possano riacquistare nel corso del 2011 il diritto all’accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria. Nell’eventuale nuova domanda di CIG in deroga dovrà essere indicata una data scadenza anteriore al momento in cui l’azienda riacquisti il diritto all’accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria.

Un’altra che appare una condicio sine qua non per l’accesso alla Cig in deroga, contenuta nelle modalità applicative dell’Accordo Quadro per il 2011, è il rispetto integrale dei contratti collettivi di ogni livello comprese le parti che regolamentano la bilateralità: quindi adesione all’Ente Bilaterale o relative compensazioni economiche ove esista una clausola contrattuale che la
preveda.

Infatti, nel documento si legge che “unitamente alle altre informazioni/dati richieste dalla
procedura per accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, i datori di lavoro dovranno dichiarare di applicare integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente”.

Tuttavia, tale previsione appare quanto meno una forzatura in quanto si ritiene che solo il
legislatore possa, nel tentativo di estendere l’efficacia soggettiva dei contratti collettivi,
subordinare con l’emanazione di una legge ordinaria l’accesso agli ammortizzatori sociali a determinate condizioni10. Così si rischia di penalizzare quei datori di lavoro, e di conseguenza i loro lavoratori, che hanno operato scelte diverse circa l’applicazione dei contratti collettivi in virtù dei principi giurisprudenziali e dottrinali desunti dell’art.39 Cost. in forza dei quali “L'organizzazione sindacale è libera” - ma anche l’adesione alle associazioni sindacali - e delle elaborazioni giurisprudenziali che suddividono il contratto collettivo in parte obbligatoria e normativa.

Le Parti avrebbero dovuto limitare il contenuto dell’Accordo a quella che è intrinsecamente la sua funzione: gestionale-autorizzativa.

Requisiti individuali per l’accesso alla CIG in deroga

Per ciò che concerne i requisiti individuali che devono possedere i singoli lavoratori l’Accordo non si discosta da quanto previsto dalla legge n.281 del 21 dicembre 2010, la c.d. Legge di stabilità per il 2011 la quale ha confermato che per avere diritto al trattamento di CIG in deroga i lavoratori devono essere in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente.

Nell’Accordo si specifica altresì che per i lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro e per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato.

Non si fa però menzione del caso in cui i lavoratori passino senza soluzione di continuità (ad esempio per incorporazione) da un datore di lavoro all’altro ed il nuovo datore di lavoro debba richiedere un periodo di Cassa in deroga.

Al riguardo si segnala che, per la regione Piemonte, l’INPS e la stessa regione nella circolare congiunta del 3 febbraio 2011 hanno stabilito che “in caso di subentro di appalto o di operazioni di trasferimento di ramo di azienda o di incorporazione, o assimilabili, che comporti un passaggio diretto, i periodi di lavoro precedenti tale operazione sin considerano utili ai fini del calcolo suddetto”. Si ritiene, quindi, che anche in Lombardia si possa operare in tal modo ma anche che sia doverosa una precisazione dell’INPS e della Regione in tal senso.


a cura di Matteo Mazzon

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