L’Istituto ha fornito delle precisazioni in merito alla tutela dell’evento infortunistico in ambito domestico riconducibile alla “cura ed igiene della propria persona” (art. 6, c. 2, lett. a), L. n. 493/1999.
L’INAIL ritiene che la “cura personale” del soggetto assicurato è esclusa dalle proprie attività protette, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la cura della propria persona sia funzionalmente connessa all’attività protetta.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha espresso parere concorde all’indirizzo suesposto.
INAIL, 60002. 19 aprile 2011. 0003299
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