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giovedì 7 aprile 2011

Licenziamento illegittimo per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del datore

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 6375/2011 ha rigettato il ricorso presentato da una datrice di lavoro che ha impugnato la sentenza d’appello emessa dalla Corte d’appello di Torino la quale confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Alba che dichiarava illegittimo il licenziamento che la suddetta aveva comminato ad un suo dipendente.

La datrice aveva dapprima disposto una contestazione disciplinare, poi intimato il licenziamento ad un suo lavoratore per aver tenuto un comportamento incompatibile con la verosimile sussistenza di uno stato patologico a seguito di un infortunio (distorsione alla caviglia) , nonché di aver tenuto una condotta pregiudizievole per una rapido ed efficace recupero della propria integrità fisica.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento dichiarato, infatti, illegittimo dal Tribunale di primo grado, che condannava la datrice alla reintegrazione e al risarcimento del danno, sentenza confermata dal giudice d’appello e dalla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, confermando le sentenze di primo e secondo grado che dichiarano illegittimo il licenziamento, afferma che risultano ingiustificati i dubbi sollevati dalla datrice riguardo i comportamenti tenuti dal dipendente durante lo stato morboso, poiché la stessa non ha richiesto una visita di controllo (ex art. 5, L. n. 300/70) “come avrebbe potuto o dovuto al fine di contestare lo stato di inabilità lavorativa”, non assolvendo, dunque, l’onere della prova gravante sul datore di lavoro in materia di giustificazione del licenziamento.


Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 21/03/2011, n. 6375

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