Il legislatore tributario ha distinto le collaborazioni tipiche da quelle atipiche procedendo alla puntuale identificazione delle prime, facendo rientrare le restanti nel generico concetto di “atipiche”. Queste due diverse categorie di rapporti di lavoro sono assoggettati a diverso trattamento fiscale e previdenziale.
Rientrano nella definizione di “collaborazioni tipiche” gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedia e simili, la partecipazione a collegi e commissioni.
Ai sensi dell’art. 50 del TUIR, i compensi derivanti da questa attività sono assimilati a quelli da lavoro dipendenti, purché essi non rientrino nell’oggetto della professione esercitata. Per cui, se tali uffici o collaborazioni non rientrano tra le mansioni tipiche della professione esercitata dal collaboratore il reddito è trattato al pari del reddito da lavoro subordinato; al contrario, se rientrano tra le mansioni proprie della professione esercitata, il trattamento fiscale sarà correlato al reddito di natura professionale. In quest’ultimo caso il professionista è tenuto ad emettere una propria notula o parcella a fronte del compenso percepito con assoggettamento del corrispettivo a ritenuta pari al 20%, per cui il compenso è soggetto a tassazione secondo le regole previste dall’art. 53 TUIR.
A livello previdenziale, se le mansioni non rientrano nella professione occorre scontare la contribuzione alla gestione separata, al contrario detti redditi saranno oggetto di contribuzione verso le relative casse professionali.
Le “collaborazioni atipiche” comprendono per esclusione tutte quelle tipologie contrattuali che non sono ricomprese in quelle tipiche (co.co.pro. – co.co.co. - mini co.co.co.) e rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art. 49 TUIR) a cui si applicano le disposizioni dell’art. 51 che disciplina la determinazione del reddito da lavoro dipendente. Anche per questi redditi vale il principio di cassa per gli emolumenti ricevuti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Tali compensi vengono, inoltre, assoggettati alle regole sui fing benefit ed alle determinazioni in tema di trasferta
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