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martedì 26 aprile 2011

ENPALS INTERESSI AL 7,25% ANNUO, SANZIONI AL 6,75% - PER L'EVASIONE SCATTA IL 30%

Dal 13 aprile 2011 l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge è fissato nella misura del 7,25%, con un aumento di un quarto di punto, in quanto il tasso ufficiale di riferimento (TUR) è stato portato all'1,25% da parte della Banca centrale europea.

Il nuovo tasso di interesse deve essere applicato a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 13 aprile 2011; la nuova misura del tasso implica l'adeguamento anche dell'aliquota di calcolo delle sanzioni civili che sono ora le seguenti:

A) 6,75% annuo (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e di denuncia spontanea della situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente previdenziale) entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia assolto entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso attualmente fissato nella misura del 5,7567% annua;

B) 6,75% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento della contribuzione sia fatto entro il termine fissato dall'Ente. Anche in questo caso la sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi dovuti;

C) 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dagli Enti e di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa. La sanzione non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso del 5,7567% annuo.

(ENPALS - Circ. n. 6 del 12 aprile 2011)

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