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mercoledì 20 aprile 2011

Appalto: gli aspetti di carattere previdenziale

La disciplina del contratto di appalto, nel regolamentare il rapporto di lavoro, prevede un forte sistema di tutela dei lavoratori.
La normativa di riferimento (D.Lgs. n. 276/03) stabilisce che tutti gli attori coinvolti nel rapporto – committenti, appaltatori, subappaltatori - siano solidalmente responsabili nei confronti dei lavoratori per quanto attiene tutte le obbligazioni che ne derivano, nonché nei confronti degli Enti previdenziali che degli altri Organi eventualmente interessati, permettendo allo stesso tempo al committente o all’appaltatore di potersi in qualche modo salvaguardare da tale responsabilità solidale attraverso il controllo della regolarità dei versamenti contributivi e fiscali effettuati dal subappaltatore.

In merito al versamento dei contributi previdenziali e dei trattamenti retributivi dei lavoratori, il committente, l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati in solido a corrisponderli entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, fermo restando il termine quinquennale di prescrizione.

Per quanto riguarda il rapporto tra appaltatore e subappaltatore, invece, la L. n. 248/2006 stabilisce che la solidarietà si estende anche alle ritenute fiscali e ai premi assicurativi. In merito a tale ultima disposizione, inoltre, è intervenuto il Ministero del Lavoro, che con circolare n. 5/2011 ha esteso la solidarietà per i premi Inail anche al rapporto tra committente e appaltatore.

In definitiva, come chiarito dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 3/2010, le obbligazioni solidali sono da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali, escludendo ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo, per cui, oltre alla corresponsione delle retribuzioni, al versamento dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi, nonché, per quanto attiene al rapporto tra appaltatore e subappaltatore, anche delle ritenute fiscali, rientrano anche le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali e fiscali.

E’ importante sottolineare che la posizione debitoria a carico di un soggetto nei confronti degli Istituti non impedisce il rilascio del DURC regolare all’altro soggetto che con lo stesso è solidalmente responsabile.

Quando i soggetti coinvolti nell’appalto sono un committente pubblico e un appaltatore privato, la forma di solidarietà sussistente è quella contemplata dall’art. 1676 c.c. ai sensi del quale vige un regime di solidarietà solo per il trattamento economico dovuto al lavoratore, escludendo gli adempimenti previdenziali.

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