In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore è tenuto a fornire la prova dell’esistenza del danno e del nesso di causalità tra ambiente di lavoro ed evento occorso.
Il lavoratore tuttavia non è tenuto a fornire prova del comportamento colposo del datore di lavoro ( sentenza Corte di Cassazione n. 4510 del 24.02.2010).
Il fatto in questione riguarda l’infortunio occorso ad un lavoratore avvenuto all’interno della sede aziendale. Tale infortunio era avvenuto a seguito del distacco di un tubo di acciaio dall’imbracatura che doveva sorreggerlo e tale tubo aveva finito per colpire il lavoratore dipendente addetto alle operazione di aggancio alle gru del tubo destinato al sottosuolo.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore che agisce nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, ha l’onere di provare il fatto costituente inadempimento e il nesso di causalità tra inadempimento ed evento lesivo.
Il lavoratore non è tenuto a provare anche la colpa del datore di lavoro per il danno subito dal lavoratore in quanto al riguardo opera la presunzione di cui all’art. 1218 del codice civile.
Al fine del superamento della colpa, il datore di lavoro è tenuto a fornire prova di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno, in relazione al rischio specifico e alle lavorazioni effettivamente eseguite.
In questa particolare ipotesi, il datore di lavoro non può essere esentato dalla responsabilità derivante dai danni prodotti a seguito di un infortunio sul lavoro, semplicemente dimostrando di aver adottato tutte le misure di protezione individuale previste dalla legge ( consegna dei guanti, del casco,…) in quanto era comunque tenuto ad assolvere gli obblighi previsti in materia di prevenzione e protezione dai rischi intervenendo preventivamente sulla specifica situazione ed adottando tutte le misure di prevenzione atte ad escludere o ridurre le conseguenze che potevano generarsi da una situazione di pericolo.
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