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martedì 15 giugno 2010

Collaborazioni coordinate e continuative e associazioni dilettantistiche

Con risposta ad istanza d’interpello n. 22/201 del 9 giugno 2010, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali interviene sul tema delle collaborazioni coordinate e continuative svolte presso società sportive dilettantistiche.
I compensi erogati per le collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002 e di cui all’art. 61 comma 3 del d.lgs n. 276/2003, sono soggetti alla disciplina fiscale dei redditi diversi di cui all’art. 67, lettera m) del T.U.I.R.
Ai fini fiscali per tali collaborazioni è prevista la seguente forma di tassazione:
1. Fino a € 7.500 sono esclusi dalal formazione del reddito;
2. Oltre i 7.500 euro e fino a 28.158,28 sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
3. Oltre i 28.158,28 sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
Per i suddetti redditi non è previsto il versamento di una contribuzione previdenziale.
Per quanto riguarda l’obbligo di inviare la comunicazione al Centro per l’Impiego competente, si ricorda come la circolare del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007 abbia fatto ricadere tra le tipologie contrattuali per le quali è prevista la suddetta comunicazione, anche le prestazioni sportive di cui all’art. 3 della legge n. 89/81 se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall’art. 90 della legge n. 289/2002 ossia le collaborazioni coordinate e continuative utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.
Con riferimento invece ai compensi erogati a impiegati, operai , istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, senza che assuma rilievo la natura giuridica subordinata o parasubordinata o autonoma del rapporto di lavoro, sono comunque tenuti all’iscrizione e al versamento della contribuzione presso l’Enpals.
Le prestazioni svolte dai dipendenti in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, non possono essere assimilate a quelle svolte in favore della associazioni di volontariato.
I rimborsi percepiti per l’attività svolta, dovranno essere comunque riportati sul libro unico del lavoro secondo quanto a suo tempo già precisato nel vademecum sezione B risposta n. 24 del Ministero del lavoro.
Infine un approfondimento viene riservato al contratto di lavoro applicabile a questo tipo di attività.
Viene segnalato come la giurisprudenza non ritiene più applicabile l’art. 2070 del codice civile che consentiva di determinare il contratto collettivo di lavoro applicabile sulla base dell’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore.
In questo senso è indispensabile far riferimento alla volontà delle parti desumibile dal contratto individuale o, in alternativa, dall’applicazione continuata e non contestata di un determinato CCNL.

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