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martedì 22 giugno 2010

Durc e associazione temporanea d’imprese

La regolarità contributiva sancita dal Durc rappresenta un elemento indispensabile sia al fine dell’affidamento di appalti per l’esecuzione di opere pubbliche, sia per il successivo pagamento in occasione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il quesito proposto dal Ministero, riguarda una particolare situazione determinatasi quando il lavoro viene affidata ad un Associazione temporanea di imprese che ha proceduto a sottoscrivere un contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori e che poi in una seconda fase, ne affida il reale compimento ad una società consortile.

Il quesito è stato proposto dall’ANCE, Associazione nazionale dei costruttori edili che ha determinato la risposta ad istanza d’interpello n. 19 del 9 giugno 2010.

La questione verte sulla regolarità contributiva delle singole imprese facenti parte dell’Associazione temporanea d’imprese in quanto una di esse potrebbe non essere in regola con il versamento dei contributi e pertanto non avere un Durc regolare.

Viene chiesto se tale condizione potrebbe determinare una sospensione dei pagamenti derivanti dalla conclusione del contratto di appalto, in conseguenza dello stato di avanzamento lavori.

Nella risposta del Ministero, viene affrontata la questione partendo dalla disposizione di cui al d.lgs. n. 81/2008 che tratta della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

In tal senso appare evidente come la posizione di regolarità contributiva, attestata mediante un DURC regolare, debba essere verificata in capo ai due soggetti impegnati nell’appalto, ossia l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice.

Tale verifica è una verifica iniziale che necessariamente deve essere verificata all’atto dell’affidamento dei lavori.

Successivamente alla stipula del contratto da parte dell’associazione temporanea di imprese, l’esecuzione dei lavori viene affidata alla società consortile costituita ad hoc che si assume tutti i rapporti che derivano dall’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, compreso quello di sub appaltare parte dell’opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell’esecuzione dei lavori appaltati.

Sulla base di tale considerazione l’interpello distingue due diversi momenti di verifica della regolarità contributiva di cui il primo si ha all’atto dell’affidamento dei lavori ed è riferito a tutte le imprese riunite nell’associazione temporanea di imprese, mentre il secondo fa capo al momento dell’esecuzione dei lavori e necessariamente prende a riferimento la sola società consortile quale impresa esecutrice e autorizzata dal committente a stipulare contratti di sub appalto.

In tal senso in occasione del pagamento delle somme previste per lo stato di avanzamento dei lavori, la regolarità contributiva deve essere verificata esclusivamente in capo alla società consortile autorizzata all’esecuzione effettiva dell’opera.

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