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martedì 8 giugno 2010

Non è infortunio in itinere quello avvenuto dopo l’ingresso nel condominio

L’infortunio in itinere ha sempre rappresentato una problematica particolarmente complessa che attiene ad una forma di protezione riconosciuta al lavoratore ancor prima che questi raggiunga fisicamente il luogo di lavoro.
Al riguardo, con la sentenza n. 10028 del 27 aprile 2010, la Cassazione, sezione lavoro, ribadisce la non configurabilità dell’infortunio in itinere qualora l’evento si sia realizzato all’interno di luoghi di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato, o in quelli di proprietà comune ( come le scale, i cortili condominiali, i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali).
Al fine della ricorrenza dei presupposti per l’identificazione dell’infortunio in itinere, viene richiesto che l’evento si sia verificato in una pubblica strada.
Tale requisito viene richiesto in quanto è necessario che l’infortunio avvenga in luoghi sui quali il lavoratore non abbia la possibilità di incidere , in via diretta o indiretta, per escludere o ridurre i rischi di incidente.
Nel caso di specie, una lavoratrice, al ritorno a casa dopo una giornata di lavoro, mentre scendeva dalla propria auto, cadeva rovinosamente provocandosi una frattura del femore.
Tale evento avveniva in prossimità del proprio portone di abitazione, dopo che era stato varcato il cancello e attraversato il giardino privato.
La richiesta di riconoscimento dell’infortunio veniva rigettata dall’Inail, ragion per cui la lavoratrice provvedeva a ricorrere al Tribunale del Lavoro di Pesaro e successivamente alla Corte di Appello, che confermando la sentenza di primo grado, rilevava l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’infortunio in itinere.
La lavoratrice quindi procedeva a ricorrere in Cassazione, che con la sentenza in commento conferma le posizioni precedentemente espresse.
In particolare viene ribadito nella sentenza che dalla dichiarazione della stessa lavoratrice, risultava come fosse carente il presupposto dell’infortunio in itinere in quanto l’evento non era accaduto all’interno di una pubblica strada ma in un privato condominio.
La protezione assicurativa riconosciuta ai lavoratori, prosegue la sentenza, non può essere estesa a fatti o comportamenti che non sono finalizzati all’attività lavorativa e per i quali sussiste solo un eventuale rischio generico.
Per tale ragione viene esclusa la possibilità che venga indennizzato l’infortunio avvenuto all’interno della casa privata di abitazione, e , in via estensiva, anche quelle intervenuto nello spazio che va dalla privata abitazione stessa e la strada pubblica, secondo il richiamato principio della possibilità per il soggetto di intervenire per ridurre o limitare i rischi che possono realizzarsi all’interno di un luogo del quale detiene direttamente o indirettamente la disponibilità e la proprietà ( confronta al riguardo Cass. 9211/2003).

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