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lunedì 21 giugno 2010

Godimento dei benefici contributivi ex lege 407/90 in caso di trasferimento d’azienda

I benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9 della legge n. 407/90 possono essere goduti anche dal cessionario per la parte residua in caso di trasferimento d’azienda.

Il consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con apposita istanza d’interpello, ha sollecitato un parere del Ministero del Lavoro in merito alal questione sopra richiamata. Tale parere è contenuto nella risposta ad istanza d’interpello n. 20 del 9 giugno 2010.

In particolare la questione attiene alla cessione d/azienda, all’interno della quale sono impiegati lavoratori per i quali il cedente gode dei benefici di cui all’art. 8, comma 9 della legge n. 407/90.

Lo sgravio contributivo in questione prevede due diverse gradazioni: una prima, pari al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, e una seconda pari all’intero importo dei contributi a carico del datore di lavoro beneficiario per un arco temporale pari a 36 mesi.

I requisiti che consentono l’accesso al beneficio sono di seguito indicati:

• il datore di lavoro deve aver provveduto all’assunzione di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo pari sempre a ventiquattro mesi, a condizione che le stesse non siano state poste in essere per sostituire lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

• il datore di lavoro deve assumere i lavoratori in questione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo aprziale, di durata non inferiore a venti ore settimanali.


Qualora si verifichino le condizioni sopra richiamate, al datore di lavoro viene riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 50% ( generalità dei datori di lavoro) che arriva al 100% per le imprese artigiane e per quelle operanti nel mezzogiorno d’Italia.

Per la concessione del beneficio viene dunque individuata una duplice condizione, soggettiva, e oggettiva. La condizione soggettiva, riguarda i lavoratori occupati, mentre la condizione oggettiva, riguarda la tipologia contrattuale prescelta ( lavoro subordinato a tempo in determinato con orario di lavoro non inferiore alle venti ore settimanali).

Ricorrendo i presupposti di legge, conclude l’interpello, non vi sono ostacoli a che in caso di trasferimento d’azienda, il datore di lavoro cessionario, prosegua a godere del beneficio previsto, ovviamente per la sola parte residua.

Con particolare riferimento alle imprese operanti nel Mezzogiorno, occorre ricordare che lo sgravio nella misura del 100% è condizionato al fatto che anche l’impresa cessionaria operi comunque in tale ambito territoriale.

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