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lunedì 14 giugno 2010

Formazione esclusivamente interna e apprendistato professionalizzante

Come noto la sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 10/14 maggio 2010 è intervenuta sul tema dell’apprendistato professionalizzante con particolare riferimento a quei contratti che prevedono che la formazione venga svolga esclusivamente all’interno dell’azienda.
Nella risposta ad istanza d’interpello n. 25/2010 del 10 giugno 2010, avanzata dalla Federalberghi, vengono chiesti chiarimenti sulla possibilità, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale citata, di poter continuare a svolgere formazione esclusivamente interna nell’apprendistato professionalizzante.
Viene anche richiesta la conferma riguardo la possibilità di sottoscrivere contratti di apprendistato professionalizzante per quei settori nei quali i contratti collettivi consentono la possibilità di assumere apprendisti da impiegare in cicli stagionali.
La pronuncia della Corte, ribadisce il Ministero del Lavoro sottolinea come anche nell’ipotesi di formazione esclusivamente aziendale, alle regioni e alle Province autonome deve comunque esser riconosciute o mantenuto un ruolo rilevante di stimolo e di controllo dell’attività formativa.
In tal senso la pronuncia della Corte non deve essere letta come una bocciatura del comma 5 ter dell’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003, il quale, come precisa il Ministero, rimane pienamente applicabile non escludendo la possibilità di percorsi di formazione esclusivamente aziendale per l’apprendistato professionalizzante.
Una lettura corretta della sentenza, determina la necessità che anche per la formazione esclusivamente interna nell’apprendistato professionalizzante non possa e non debba prescindere da una legislazione di livello regionale frutto di un’intesa tra regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale.
La sentenza della Corte, prevedendo il principi di leale collaborazione, non intende svuotare di contenuto i principi informatori del comma 5 dell’art. 49 della legge Biagi che riguardano ad esempio la previsione di un monte annuo di formazione interna o esterna all’azienda pari a 120 ore per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
Il principio di leale collaborazione deve necessariamente essere realizzato mediante la conclusione di apposite intese regionali con le diverse parti sociali, che non prescindano comunque dalla necessaria diversificazione che occorre garantire tra i diversi profili formativi previsti dall’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003.
In considerazione di ciò è fatta salva la disciplina contrattuale già adottata ai sensi del comam 5 ter dell’art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 che eventualmente potrà essere modificata nel momento in cui saranno approvati gli accordi a livello regionale.
Similmente la stessa posizione deve trovare rispondenza anche in quelle regioni nella quali sono stati approvati i suddetti accordi ma che gli stessi non risultano applicabili in considerazione di un’accertata carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni ,adeguata alle esigenze aziendali.
In ragione delle considerazioni espresse, l’interpello si conclude con la possibilità di concludere ancora contratti di apprendistato da svolgersi in cicli stagionali secondo le previsioni dei contratti collettivi e come a suo tempo già affermato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad istanza d’interpello n. 27/2008.

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