Cerca nel blog

martedì 22 giugno 2010

Indennità spettante ai collaboratori di attività di autotrasporto conto terzi

L’indennità di trasferta e l’assoggettamento di tale indennità ai fini contributivi e fiscali nell’attività di autotrasporto, è il quesito proposto con istanza d’interpello da parte della CONFAPI.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta a distanza d’interpello n. 24 del 9 giugno 2010, interviene sulla materia dell’indennità di trasferta nell’ipotesi in cui la società committente impiega nel trasporto autotrasportatori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Preliminarmente nell’interpello non viene valutata la compatibilità di tale contratto di lavoro autonomo, con l’attività di autotrasporto, tenuto conto che l’attività di lavoro autonomo che contraddistingue tale tipo di rapporto potrebbe non essere confacente con l’attività propriamente resa dagli autisti.

Nell’interpello si procede ad una disamina dell’istituto della trasferta ed in particolare dell’indennità di trasferta corrisposta agli autotrasportatori per comprendere se la stessa avesse natura retributiva od anche fosse possibile riconsiderarla ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo su cui determinare la quota dovuta all’Inps.

L’interpello ripercorre le disposizioni normative e di prassi amministrativa che disciplinano l’istituto della trasferta fino ad arrivare al D.lgs. 314/97 .

Al riguardo , soprattutto ai fini fiscali, il riferimento è costituito dall’art. 51 TUIR, comma 5 il quale stabilisce che concorrono a formare il reddito imponibile, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all’estero.

Nell’interpello viene chiarito che ai lavoratori in questione ( autisti che svolgono attività dia autotrasporto merci per conto terzi) non è possibile la riconduzione alla figura dei trasferisti e pertanto ai fini del caso in esame, la valutazione deve limitarsi all’eventuale computabilità dell’indennità di trasferta, in considerazione del fatto che il Ministero delle Finanze, con risoluzione del 9 maggio 2000, n. 56, ha stabilito che a tale categoria di lavoratori competono somme non correlate ad una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni lavorativi.

In definitiva, conclude, l’interpello le somme corrisposte con carattere di continuità ai lavoratori delle imprese dia autotrasporto, non correlate ad una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite per tutti i giorni lavorativi non rivestono natura meramente retributiva, rientrano nella base imponibile ai fini fiscali e contributivi per gli importi eccedenti di cui all’art. 51, comma 5 , ossia per gli importi che superano euro 46,48 al giorno, elevati a € 77,47 per le trasferte all’estero.

Tale previsione era già a suo tempo prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizioni che prevede che il personale viaggiante nonché il personale affiancato, comandato a prestare servizio extraurbano oltre alla normale retribuzione giornaliera ha diritto ad un’indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extraurbano.

Venendo alla questione specifica, con la Finanziaria 2007 i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere in ogni caso proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

Nel caso di specie, qualora anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa si decida di prendere a riferimento la disciplina della trasferta prevista per i lavoratori subordinati, questa può trovare applicazione, e quindi rientrare nella base imponibile secondo le modalità sopra richiamate, a condizione che vengano rispettati i livelli minimi di trattamento retributivo.

Nessun commento: