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domenica 13 giugno 2010

Approvato l’accordo d’integrazione per gli stranieri

Come previsto dal Pacchetto sicurezza, è stato approvato dal Ministero dell’Interno, l’accordo d’integrazione che prevede che lo straniero che entri in Italia, consegua percorsi d’integrazione al fine di assicurare un ottimale inserimento nella nostra comunità
L’accordo d’integrazione è articolato su di un sistema di crediti, che vengono assegnati al momento dell’ingresso e che possono essere perduti o incrementati a secondo che lo straniero mette in pratica comportamenti favorevoli o non favorevoli all’inserimento.
Destinatari dell’accordo d’integrazione sono gli stranieri che entrano per la prima volta in Italia. L’accordo d’integrazione deve essere sottoscritto presso lo Sportello unico per l’Immigrazione o presso la Prefettura. La durata dell’accordo è pari a due anni ed è riferito agli stranieri con una fascia di età compresa tra sedici e sessantacinque anni.
Per i minori, l’accordo d’integrazione è sottoscritto dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Per i minori non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela, l’accordo viene sostituito dal progetto d’integrazione sociale e civile.
Non sono tenuti a sottoscrivere l’accordo d’integrazione gli stranieri con permesso di soggiorno inferiore ad un anno ( come quello per lavoro stagionale pari a nove mesi).
L’esclusione riguarda anche gli stranieri affetti da patologie o handicap tale da limitarne l’autosufficienza e l’apprendimento linguistico e culturale.
Per le vittime di tratta, di violenza o grave sfruttamento, l’accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.
Lo straniero è tenuto ad acquisire la conoscenza base della lingua italiana e ad apprendere le principali nozioni in materia di cultura civica, riferite ai settori della sanità, degli obblighi fiscali del dovere di istruzione dei figli minori e più in generale dell’organizzazione delle istituzioni pubbliche.
La partecipazione ai corsi e gratuita ed i corsi, di durata compresa tra le cinque e le dieci ore, sono tenuti presso lo sportello Unico per l’Immigrazione delle prefetture.
Il monte iniziale di crediti è pari a 16, dei quali quindici possono essere sottratti in caso di mancata frequenza ai corsi di formazione civica.
I crediti possono essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze attinenti la lingua italiana, la cultura civica e la vita civile in Italia oltre che dallo svolgimento di determinate attività quali la partecipazione a percorsi di istruzione e formazione professionale, il conseguimento di titoli di studio, la stipula di un contratto di locazione o l’acquisto di un’abitazione, od anche lo svolgimento di un’attività di volontariato.
I crediti possono essere detratti in caso di condanna penale anche non definitiva, in caso di sottoposizione a misure di sicurezza personali anche in via non definitiva ovvero in caso di commissione di gravi illeciti amministrativi o tributari.
In caso di raggiungimento di trenta crediti, l’integrazione si ritiene raggiunta.
Allo straniero viene comunque consentita la possibilità di fruizione di attività culturali e formative premiali a carico del Ministero del lavoro che garantiscono il diritto all’acquisizione fino a 40 crediti.
Qualora al termine del periodo lo straniero sia in possesso di meno di 30 crediti, si procederà alla proroga di un anno dell’accordo.
Se dalla verifica dovesse risultare che lo straniero ha azzerato i crediti, si procederà alla risoluzione dell’accordo con conseguente espulsione dello straniero.
Il permesso di soggiorno sarà revocato o non rinnovato, nell’ipotesi in cui lo straniero non abbia provveduto a far assolvere lì’obbligo scolastico ai propri figli minori.

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