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venerdì 18 giugno 2010

Indennità di disoccupazione e co.co.co.

L'Inps con la circolare 15 giugno 2010, n. 74, rende operativo quanto disposto dall'art. 2, comma 131, L. n. 191/2010 (legge finanziaria 2010) in tema di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

Tale disposizione prevede che in via sperimentale per l'anno 2010, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.

Il lavoratore che presenta la domanda di disoccupazione, per accedere alla prestazione, deve far valere almeno un anno di contribuzione ovvero 52 contributi settimanali che si collocano, anche non continuativamente, nel biennio precedente l'inizio del periodo di mancanza di lavoro.

Pertanto, i contributi settimanali validi per il raggiungimento del requisito contributivo sono:

- i contributi da lavoro dipendente accreditati/dovuti nel biennio antecedente alla cessazione/sospensione del rapporto di lavoro che determina la domanda di prestazione;

- per le indennità relative a cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2010, in via sperimentale, anche i contributi accreditati nel medesimo biennio per la iscrizione, in via esclusiva, alla Gestione separata relativi a periodi svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.

L'Inps, ha precisato che la norma limita espressamente la sperimentazione annuale al perfezionamento del solo requisito contributivo. Per la verifica del requisito assicurativo, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore. Quindi, per tutti i richiedenti, anche quelli che, beneficiando della sperimentazione, facciano valere ai fini del requisito contributivo periodi da parasubordinati, è necessario verificare la sussistenza di un contributo contro la disoccupazione involontaria almeno due anni prima dell'inizio del periodo di mancanza di lavoro.

Riguardo alla misura della prestazione, la base di calcolo è costituita dalla retribuzione relativa all'ultimo trimestre di lavoro dipendente: ossia, secondo le istruzioni dettate con la circolare n. 115 del 31 dicembre 2008, con riferimento alla retribuzione teorica media dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, aumentata dell'importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.



Calcolo delle settimane computabili

L'art. 2, comma 131, L. n. 191/2010, modificando l'art. 19 del D.L. n. 185/2008, prevede poi che per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

Pertanto, per calcolare le settimane svolte da parasubordinato, computabili per il raggiungimento del requisito contributivo, si procede nel modo seguente:

- si calcolano i minimali retributivi giornalieri relativi agli anni di competenza, dividendo il minimale annuo per 365;

- si divide il totale dell'imponibile contributivo, relativo ai periodi di lavoro coperti da contribuzione alla Gestione separata nel biennio precedente lo stato di disoccupazione, anche non continuativi, per il minimale retributivo giornaliero in vigore nel relativo anno;

- il numero così ottenuto è diviso per 7 ed arrotondato per difetto.

I periodi riferibili ad anni diversi vanno computati separatamente, ognuno con riferimento al massimale dell'anno; i risultati sono successivamente sommati.

Il numero di contributi settimanali in tal modo ottenuti è computato, nel limite massimo di 13 settimane, per la verifica del requisito contributivo.

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