Cerca nel blog

giovedì 24 giugno 2010

Gestione speciale esercenti attività commerciali: obbligo contributivo

Con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, l'Inps fornisce alcune precisazioni sulla decorrenza e cessazione dell'obbligo contributivo alla gestione speciale esercenti attività commerciali con particolare riferimento ai soci liquidatori ed alle ipotesi di affitto d'azienda.

Preliminarmente, l'Istituto ricorda che l'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti, ex lege n. 613/1966, è legato allo svolgimento dell'attività aziendale con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza e che, per "attività aziendale", deve intendersi l'insieme delle operazioni e delle funzioni che siano attinenti al perseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa o alla concreta attività che essa eserciti, come risulta dalla documentazione reperibile presso la CCIAA o dalle rilevazioni effettuate dagli organi di vigilanza.

Con riferimento alla fase conclusiva della vita dell'impresa, in passato si è affermato che lo stato di liquidazione della società non comporta necessariamente la cessazione dell'attività dei soci e che, in tale presupposto, i contributi continuano ad essere dovuti sulla base del reddito d'impresa; inoltre, l'iscrizione alla gestione commercio continua a permanere valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l'attività sociale rimanendo inalterato il principio dell'attività svolta con carattere dell'abitualità e della prevalenza.

Affinché permanga l'obbligo di iscrizione è necessario lo svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, delle "attività sociali", ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita.

Ne consegue che il socio liquidatore è soggetto all'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti fintanto che oggetto delle operazioni di liquidazione siano gli stessi beni o servizi già oggetto dell'attività d'impresa (l'ipotesi più semplice è data dallo smaltimento delle scorte di magazzino a prezzi ribassati).

Pertanto, pur ribadendo il principio secondo cui lo stato di liquidazione non comporta necessariamente la cessazione dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione, si evidenzia che la predetta cessazione non è necessariamente legata alla cancellazione dell'impresa presso la CCIAA. Infatti, è possibile che il soggetto, pur trovandosi in condizione di non poter più esercitare l'attività, non possa procedere alla cancellazione dell'impresa, in quanto in attesa di alienare i beni strumentali. In questi casi, non si è più in presenza di un'attività aziendale che costituisce titolo per l'imposizione contributiva, bensì di una mera monetizzazione dei beni utilizzati per l'esercizio dell'attività medesima, con conseguente venir meno dei requisiti d'iscrizione alla gestione commercianti.

Con riferimento al caso di "affitto di azienda" - ossia al contratto con il quale un soggetto cede ad un terzo il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone - bisogna tenere presente i principi dettati dalla normativa fiscale, in base ai quali occorre considerare che l'imprenditore individuale che ceda in affitto l'unica azienda, perde lo status di imprenditore, con la conseguenza che i canoni di locazione sono tassati come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. h), D.P.R. n. 917/1986; pertanto, non si configureranno in capo al concedente gli estremi per l'iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali.

Diverso è il caso in cui il cedente dell'intera azienda sia una società, poiché in questa ipotesi i canoni di affitto partecipano alla formazione del reddito d'impresa; pertanto, ricorrendone i presupposti, i relativi soci potranno restare soggetti ad imposizione previdenziale.

Allo stesso modo, ove - indifferentemente - un imprenditore individuale o una società cedano in affitto soltanto una parte dell'azienda medesima, o una delle attività condotte, permarrà l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e nell'imponibile contributivo rientreranno anche i canoni derivanti dall'affitto del ramo d'azienda, che saranno configurabili come redditi di impresa.

Di diverso tenore è il caso in cui un'impresa, proprietaria di uno o più immobili, dichiari ed eserciti l'attività di "affitto di immobili propri" e dizioni similari.

Infatti, tale attività, sia che consegua ad una precedente e diversa attività commerciale svolta nei locali in questione, sia che venga intrapresa ex novo da soggetti mai iscritti alla gestione commercianti, rientra a pieno titolo nel settore terziario, ai sensi della legge n. 88/1989, trattandosi di un'attività di servizi dotata di autonoma caratterizzazione, quindi soggetta ad obbligo contributivo.

Nessun commento: