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mercoledì 23 giugno 2010

Contratto a termine ed assunzione di soggetti disabili

In caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di apposita convenzione stipulata tra il datore di lavoro e gli uffici competenti, ai sensi dell’art. 11 legge 68/1999, non è richiesta l’indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine.


Cass., sez. lav., 31 maggio 2010, n. 13285

La Cassazione con la sentenza in esame ha avuto la possibilità di affrontare e risolvere la delicata questione avente ad oggetto la necessità di indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, espressamente richieste dall’art. 1 del d. lgs. 368/2001, nell’ipotesi in cui si proceda all’assunzione di un disabile psichico sulla base di specifica previsione convenzionale ex art. 11 legge 681/1999.

E sul punto è stato evidenziato come nel caso evidenziato l’obbligo di allegazione e specificazione delle ragioni giustificatrici non è richiesto ai fini della valida stipulazione del contratto a tempo determinato.

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte l’obiettivo primario che la legge n. 68/1999 si propone è fondamentalmente quello di realizzare la “promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.

Tale finalità viene concretamente perseguita attraverso la puntuale predisposizione di strumenti che vanno dall’imposizione dell’obbligo di assunzione degli invalidi nell’ambito delle quote di riserva alla predisposizione, nei confronti dei datori di lavoro, di forme di promozione di tali assunzioni e del corretto impiego dell’invalido assunto.

Oggigiorno, per poter legittimamente derogare alle prescrizioni contenute nell’art. 1 del d. lgs. 368/01, in materia di contratto a tempo determinato, si richiede, ed è opportuno evidenziarlo, la preventiva stipulazione di una convenzione tra i datori di lavoro e gli uffici competenti contenente un programma mirante al conseguimento degli obiettivi indicati.

La succitata normativa può essere qualificata, senza alcun dubbio, come speciale rispetto alle generali regole vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e la predetta specialità investe anche la peculiare figura del contratto a termine.

Alla luce di quanto evidenziato, la Cassazione è giunta ad affermare che non appare in linea col perseguimento degli importanti obiettivi perseguiti dalla legge 68/1999 ritenere applicabile all’assunzione di un disabile, che avvenga secondo l’art. 11 della succitata normativa, la disciplina generale delle causali giustificative del contratto a tempo determinato.

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