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mercoledì 16 giugno 2010

Decreto incentivi

Con la pubblicazione nella G.U. n. 120 del 25 maggio u.s. della legge n. 73 del 22 maggio 2010, di conversione del decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010, entrano definitivamente in vigore le misure urgenti per il potenziamento e la razionalizzazione della riscossione tributaria e per il finanziamento di un Fondo per la concessione di incentivi a sostegno della domanda in particolari settori.



Nuove comunicazioni telematiche

Per contrastare l'evasione fiscale operata tramite operazioni fittizie con società di comodo e tramite false fatturazioni viene introdotto l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di comunicare telematicamente, all'Agenzia delle entrate, i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le modalità ed i criteri di attuazione, mentre lo schema di comunicazione telematica delle operazioni attive e passive, effettuate con operatori aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata, è stato diffuso con provvedimento direttoriale del 28 maggio 2010.

Per contrastare le operazioni elusive, con decorrenza 1º maggio 2010, anche la deliberazione di trasferimento di sede all'estero e le delibere relative ad operazioni societarie straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni, scissioni societarie, devono essere trasmesse tramite "Comunica".



Notifiche ai non residenti

Le notifiche in materia di imposte ai contribuenti non residenti sono valide anche se effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. Le comunicazioni e le variazioni di indirizzo hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione. In caso di esito negativo della notifica a mezzo r.r.r. vale il deposito presso la casa del Comune in cui risulta il domicilio fiscale.



Crediti di imposta

Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerarne l'eventuale procedura di recupero l'Agenzia delle entrate trasmetterà, alle amministrazioni ed agli enti interessati, i dati relativi ai crediti utilizzati in compensazione.



Debiti contributivi

L'Inps provvederà al recupero coattivo delle somme indebitamente erogate nonchè dei crediti vantati tramite iscrizione a ruolo, secondo criteri, termini e modalità stabilite dall'Istituto stesso. Anche in materia contributiva troveranno, quindi, applicazione le norme che disciplinano la riscossione coattiva dei debiti tributari.



Contenzioso tributario

I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.

Il comma 2-bis dell'articolo 3, introdotto in sede di conversione in legge del D.L. n. 40/2010, si propone di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi consentendo la definizione automatica delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione.



Benefici per nuovi investimenti

Il comma 2 dell'articolo 4 del D.L. n. 40/2010 esclude dalla tassazione del reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

Lo stesso articolo 4 istituisce, inoltre, un Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, nonché il Fondo per le infrastrutture portuali, destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.



Destinazione del 5 per mille

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, i contribuenti possono destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta dovuta dalle persone alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Ai fini dell'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche che possono accedere al contributo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009.



Semplificazioni in edilizia

L'articolo 5 del provvedimento in esame interviene sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostituendone l'articolo 6.

Potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo alcuni interventi fra cui gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, le serre mobili stagionali. Saranno soggetti alla comunicazione di inizio lavori all'autorità comunale, anche per via telematica, gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380/2001, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

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