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venerdì 4 luglio 2008

PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

Per lo svolgimento di determinati lavori di carattere occasionale la Riforma Biagi (D.Lgs. n. 276/2003) ha previsto la possibilita’ di una gestione del rapporto di lavoro particolarmente semplificata con pagamento del lavoratore mediante buoni prepagati (cd. voucher). La durata delle prestazioni non deve superare, in ogni caso, 30 giorni nell’anno solare e il compenso non puo’ essere superiore a € 5.000 (€ 10.000 per le imprese familiari).
In attesa del provvedimento ministeriale che regolamenti le modalita’ di copertura contributiva ed assicurativa per ogni buono prepagato – provvedimento, mai emanato sin dall’introduzione di questa tipologia contrattuale – è previsto, allo scopo di rendere operativo il ricorso a tali prestazioni, che i voucher potranno essere erogati dall’INPS e dalle Agenzie per il Lavoro.

Le attivita’ che rientrano nell’ambito delle prestazioni di lavoro accessorio sono state ampliate e sono le seguenti:

  • lavori domestici;
  • lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
  • insegnamento privato supplementare;
  • manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta';
  • (nuova casistica) attivita’ nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico;
  • attivita' agricole di carattere stagionale;
  • impresa familiare nei settori commercio, turismo e servizi;
  • consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Inoltre, non sussistono piu’ condizioni e requisiti particolari richiesti per i lavoratori che prestino queste attivita’ e la preventiva iscrizione in elenchi presso i Centri per l’Impiego è stato abrogata.

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