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venerdì 4 luglio 2008

ORARIO DI LAVORO: RIPOSO SETTIMANALE, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

  • lavoro notturno:

    • sono state introdotte delle modifiche alla definizione di lavoratore notturno; in particolare, oltre alla definizione gia’ prevista (colui che svolge almeno 3 ore del suo normale orario di lavoro giornaliero durante il periodo notturno, cioè tra le 22 e le 5, le 23 e le 6, le 24 e le 7), si considera ora lavoratore notturno anche colui che presti durante il periodo notturno almeno 3 ore del suo orario di lavoro in un arco di tempo disciplinato dal contratto collettivo e, in mancanza di questo, per almeno 80 giorni lavorativi all’anno (da riproporzionare in caso di lavoro part-time);
    • è abolita la comunicazione annuale alla DPL delle ore di lavoro notturno continuativo o compreso in regolari turni periodici.

  • Riposo settimanale: il riposo settimanale di 24 ore consecutive, da cumulare con le 11 ore consecutive di riposo giornaliero, potra’ essere fruito non piu’ nell’arco della settimana, ma come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

  • Deroghe al riposo settimanale: possono essere previste per il lavoro a turni ogni volta che il riposo settimanale (o giornaliero) non possa essere usufruito nel cambio turno o squadra, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo.

  • Lavoro straordinario: fermo restando il limite di 48 ore settimanali come media nel quadrimestre, è stata abolita la comunicazione alla DPL delle settimane nel quadrimestre in cui il limite è stato superato per ore di lavoro straordinario per le unita’ produttive con piu’ di 10 dipendenti.

  • Riposo giornaliero: il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo, ad eccezione delle attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (ad esempio, nel settore delle pulizie), come gia’ previsto, ed ora anche da regimi di reperibilita’.

  • Personale viaggiante: come gia’ previsto, al personale viaggiante non si applicano i limiti in materia di riposo giornaliero, pause, riposo settimanale e lavoro notturno; rientra nella categoria del personale mobile, ad esempio, il personale viaggiante nel settore dei trasporti merci su strada, precisando ora che vi rientra sia il trasporto per conto proprio sia per conto terzi.

  • Addetti alla vigilanza privata: è previsto ora, specificamente, che le disposizioni ed i limiti in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 non trovano applicazione al personale addetto ai servizi di vigilanza privata.

  • Deroghe della contrattazione collettiva: le norme in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale possono essere derogate da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali (anche in mancanza di regolamentazione nazionale) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale.

  • Provvedimenti di sospensione delle attivita’: sono stati abrogati quelli previsti per reiterate violazioni in materia di orario di lavoro; restano fermi quelli per impiego irregolare di lavoratori e per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

  • Sanzioni:

o è ora espressamente previsto che la sanzione amministrativa da € 130 a € 780 per le violazioni della media delle 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario, nel quadrimestre (o nel diverso periodo di riferimento se previsto dal contratto collettivo) è da riferirsi ad ogni lavoratore e ad ogni periodo di riferimento;

o è stata modificata la sanzione amministrativa per le violazioni del riposo giornaliero ora stabilita nella misura compresa tra € 25 e € 100 per ogni lavoratore e per ogni giorno di riferimento.

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