Dal 1° gennaio 2009 tutte le pensioni dirette di anzianita’ (escluse, quindi, le pensioni di reversibilita’), a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive, potranno essere interamente cumulate con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo (ad esempio, redditi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di associazione in partecipazione, di lavoro autonomo e d’impresa).
Potranno inoltre essere cumulati con i redditi di lavoro dipendente o autonomo le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo anticipatamente rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 anni per le donne, comprese quelle maturate presso la gestione separata (art. 1, comma 26, della legge n. 335/1995), ferme restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 243/2004 nonché le decorrenze dei trattamenti.
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