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venerdì 4 luglio 2008

REINTRODUZIONE DEL LAVORO A CHIAMATA

Dal 25 giugno è di nuovo in vigore il contratto di lavoro intermittente, cosi’ come disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi), abrogato dal 1° gennaio 2008 dalla Legge n. 247/2007.

Ricordiamo che il contratto di lavoro a chiamata puo’ essere concluso per lo svolgimento delle seguenti attivita’:

  1. di carattere discontinuo o intermittente, secondo quanto previsto dai contratti collettivi e, in mancanza di questi, per le attivita’ indicate nel R.D. n. 2657/1923 (custodi, guardiani, portinai, fattorini, camerieri, personale di servizi dei pubblici esercizi, addetti a centralini ecc.);
  2. rese da lavoratori con meno di 25 anni di eta’ o piu’ di 45 anni, anche pensionati;
  3. da prestare nel fine settimana (vale a dire, dalle ore 13 del venerdi’ fino alle ore 6 del lunedi’ mattina), nei periodi delle ferie estive (dal 1° giugno al 30 settembre) o delle vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) e pasquali (dalla domenica delle Palme al martedi’ successivo il lunedi’ dell'Angelo) nonchè in ulteriori periodi stabiliti dai contratti collettivi.

Va segnalato che nei seguenti casi NON è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente:

  1. l’azienda non abbia effettuato la valutazione dei rischi in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. nelle unita’ produttive interessate nei 6 mesi precedenti da procedure di licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata o nelle unita’ produttive interessate da sospensione dei rapporti di lavoro o riduzione dell'orario di lavoro di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata, con diritto al trattamento di integrazione salariale; restano salve diverse previsioni di accordi sindacali;
  3. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.

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