Ricordiamo che il contratto di lavoro a chiamata puo’ essere concluso per lo svolgimento delle seguenti attivita’:
- di carattere discontinuo o intermittente, secondo quanto previsto dai contratti collettivi e, in mancanza di questi, per le attivita’ indicate nel R.D. n. 2657/1923 (custodi, guardiani, portinai, fattorini, camerieri, personale di servizi dei pubblici esercizi, addetti a centralini ecc.);
- rese da lavoratori con meno di 25 anni di eta’ o piu’ di 45 anni, anche pensionati;
- da prestare nel fine settimana (vale a dire, dalle ore 13 del venerdi’ fino alle ore 6 del lunedi’ mattina), nei periodi delle ferie estive (dal 1° giugno al 30 settembre) o delle vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) e pasquali (dalla domenica delle Palme al martedi’ successivo il lunedi’ dell'Angelo) nonchè in ulteriori periodi stabiliti dai contratti collettivi.
Va segnalato che nei seguenti casi NON è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente:
- l’azienda non abbia effettuato la valutazione dei rischi in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nelle unita’ produttive interessate nei 6 mesi precedenti da procedure di licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata o nelle unita’ produttive interessate da sospensione dei rapporti di lavoro o riduzione dell'orario di lavoro di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata, con diritto al trattamento di integrazione salariale; restano salve diverse previsioni di accordi sindacali;
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
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