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venerdì 4 luglio 2008

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

E’ stato abolito il limite di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante, con la conseguenza che la contrattazione collettiva potra’ stabilire una durata minima inferiore ai 2 anni; si profila cosi’ la possibilita’ di stipulare contratto di apprendistato di carattere stagionale, secondo quanto sara’ previsto dalla contrattazione collettiva, sinora non consentito.

Per lo svolgimento della formazione interna all’azienda, dovranno essere definiti dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o dagli Enti Bilaterali, i profili formativi, le modalita’ di erogazione della stessa e di registrazione nel libretto formativo.

Sono inoltre abrogati con decorrenza immediata i seguenti adempimenti:

  • visita medica preassuntiva per gli apprendisti maggiorenni (resta obbligatoria quella per i minorenni);
  • comunicazione del raggiungimento della qualifica ai servizi per l’impiego entro 10 giorni;
  • comunicazione periodica ai genitori dell’andamento del percorso formativo;
  • comunicazione dei dati relativi all’apprendista e al tutor agli uffici della provincia/regione entro 30 giorni.

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