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giovedì 1 aprile 2010

Il lucro cessante nell’illegittimità del licenziamento: pronuncia della Cassazione tributaria

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza n. 1349/2010

L’indennità corrisposta al lavoratore illegittimamente licenziato dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento, che abbia rinunciato alla reintegrazione disposta dal Giudice deve essere assoggettata nel cedolino paga a tassazione separata.

Tale indennità ha infatti natura risarcitoria del lucro cessante (guadagno mancato), vale a dire, dei redditi da lavoro persi in conseguenza del licenziamento, riconosciuto non a norma di legge, che trova la sua origine nel rapporto di lavoro.

È quanto ribadisce, oramai in via definitiva, una recente pronuncia della Corte di Cassazione, del tutto in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Nei casi in cui il Giudice si pronunci sull’invalidità del recesso datoriale e trovi applicazione la cd. tutela reale (aziende con più di 15 dipendenti), intervengono i seguenti oneri risarcitori:

Indennità

Contributi pensionistici ed assistenziali

IRPEF

di reintegra: pagamento delle retribuzioni (da intendersi come retribuzione globale di fatto) per le mensilità intercorrenti tra la data del licenziamento e la data dell’effettivo rientro in aziende del lavoratore, nella misura minima di 5 mensilità

SI’

SI’

risarcitoria: in aggiunta, qualora il lavoratore rinunci comunque alla reintegra, corresponsione di un’indennità a titolo di risarcimento pari a 15 mensilità

NO

SI’

indennizzi per invalidità permanente o morte

NO

NO

Sarà onere del contribuente ricorrente, precisa la Corte, fornire le prove che si trattava di un mero risarcimento, esente da qualsivoglia tassazione e contribuzione, in quanto finalizzato al risarcimento di un danno emergente subito dal lavoratore (indennizzi per invalidità permanente o morte), non consistente nella perdita di redditi a seguito del licenziamento illegittimo.

È dunque chiaro che, al di fuori delle sole due ipotesi degli indennizzi per invalidità permanente o morte, meritevoli di una tutela speciale, devono essere assoggettate a tassazione tutte le altre somme connesse e derivanti dal rapporto di lavoro, comprese le ipotesi di risoluzione, consensuale o non consensuale.

Sulle mensilità di retribuzione (indennità di reintegra) devono essere corrisposti anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dei crediti, anch’essi da assoggettare al prelievo fiscale, in quanto facenti parte integrante dei crediti (redditi di lavoro) sui quali sono maturati. Questo anche nelle ipotesi in cui derivano da un accordo transattivo o da uno spontaneo adempimento del datore di lavoro.

Riferimenti: Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 18, comma 5; TUIR, art. 6, comma 2; Legge n. 153/1969, art. 12; Cod. Proc. Civ. art. 429; DM 1° settembre 1998, n. 352; D.Lgs. n. 314/1997; Circ. Min. Finanze 23 dicembre 1997, n. 326/E; Cassazione, Sez. Lav. 27 gennaio 1989, n. 498; Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Parere 29 gennaio 2010, n. 4

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