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mercoledì 28 aprile 2010

Distacco di personale in ambito UE: le novità in vigore dal 1° maggio

Ministero del Lavoro, Nota 13/04/2010

Dal 1° maggio entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di distacco di personale nell’ambito della comunità europea definite dal Regolamento CE n. 883/2004 e 987/2009 che hanno modificato le disposizioni comunitarie contenute nel Regolamento (Cee) n. 1408/1971 e successive disposizioni di attuazione. In particolare, le novità riguardano:

- i 27 Paesi membri dell’UE: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria e Romania;

- per il momento e sino alla ratifica del Regolamento CE n. 988/2004, la normativa precedente continuerà ad essere applicata ai Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e alla Confederazione elvetica (Svizzera) per i quali continueranno ad essere utilizzati i formulari E101 e E102 con le modalità già note;

- sino a specifiche disposizioni di estensione del campo di applicazione del nuovo Regolamento CE da parte degli Stati membri, il mantenimento della normativa attuale riguarderà anche i cittadini degli Stati terzi regolarmente soggiornanti in un Paese membro UE, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 859/2003;

- i moduli cartacei E101 (richiesta di esonero contributivo all’INPS) e E102 (richiesta di proroga del distacco all’Autorità competente del Paese distaccatario); saranno aboliti e sostituiti dal modello A1 da trasmettere in via telematica al Ministero del Lavoro;

- il periodo massimo di autorizzazione all’esonero contributivo nel Paese estero del distacco da richiedere con mod. A1 sarà elevato da 12 a 24 mesi non prorogabili. Tale esonero consiste, come noto, nella possibilità del lavoratore di continuare ad essere assicurato per un limitato periodo esclusivamente nel Paese di provenienza, in deroga al principio generale di territorialità secondo il quale i contributi devono essere versati nel Paese ove è svolta l’attività lavorativa;

- qualora la durata del distacco debba essere comunque prorogata per particolari esigenze, il periodo di esonero potrà essere esteso presentando apposita richiesta di applicazione dell’art. 16 del Regolamento CE n. 883/2004 alle Direzioni Regionali INPS che richiede la conclusione di un accordo tra le Autorità degli Stati esteri coinvolti.

Rimangono immutate le caratteristiche distintive dell’istituto del distacco definiti con Decisione Commissione Amministrativa delle Comunità europee per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti Decisione 13 dicembre 2000, n. 181.

Per i distacchi in corso all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il Ministero delinea le seguenti ipotesi:

- scadenza del modello E101 (durata 12 mesi) al 30 aprile 2010, possibile proroga fino al 30 aprile 2011, previo rilascio del formulario A1;

- modello E101 (durata 12 mesi) emesso il 1° marzo 2010, possibile proroga fino al 28 febbraio 2012, previo rilascio del formulario A1;

- modello E101 (durata 12 mesi) rilasciato per il periodo 1° maggio 2008 - 30 aprile 2009 e successivo modello E102 con durata 1° maggio 2009 - 30 aprile 2010, non possibili ulteriori proroghe, essendo stata raggiunta la durata massima di 24 mesi del distacco;

- modello E101 rilasciato per il periodo 1° marzo 2009 - 28 febbraio 2010 e modello E102 per il periodo 1° marzo 2010 - 30 aprile 2011, non possibili ulteriori proroghe.

Le attuali disposizioni continueranno dunque ad applicarsi in via transitoria per un periodo massimo di 10 anni alle situazioni esistenti al 1° maggio 2010, qualora le parti non richiedano espressamente l’applicazione delle nuove disposizioni.

È previsto infine un periodo transitorio di 24 mesi (fino al 30 aprile 2012) per l’operatività a regime della procedura telematica di trasmissione dei nuovi formulari.

Riferimenti: Regolamento CE n. 883/2004; Regolamento CE di applicazione n. 987/2009.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Buongiorno ,

è possibile contattarvi telefonicamente per avere una consulenza sui modelli A1?