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martedì 6 aprile 2010

Premi di risultato nella contrattazione collettiva di II livello: sbloccata la copertura per il 2009

Circolare INPS 18/03/2010, n. 39

Segue alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto attuativo, l’emanazione delle istruzioni dell’INPS per la riapertura della procedura per il 2009.

L’Istituto ha diramato alcuni chiarimenti operativi alle aziende che intendono beneficiare della riduzione contributiva in questione. Anzitutto, ricordiamo che, in via sperimentale, per il triennio 2008-2010, è necessaria l’autorizzazione rilasciata dall’INPS, nei limiti di spesa stanziati. Questa agevolazione contributiva non è infatti più applicabile, come in precedenza (fino a tutto l’anno 2007), direttamente a conguaglio nel modello DM10.

Si tratta dei premi derivanti da indici di produttività e qualità (per loro natura, incerti nella corresponsione o nell’importo) previsti da contratti collettivi aziendali e territoriali, sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni provinciali del Lavoro.

Nell’ipotesi in cui il deposito non sia già avvenuto, i contratti collettivi di riferimento dovranno essere depositati in DPL entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (pubblicato in G.U. 11 marzo 2010, n. 58, in vigore decorsi 15 giorni), a cura dell’azienda o dell’associazione di categoria. E’ importante ricordare che, in mancanza, non potrà essere concesso il beneficio contributivo.

Con riguardo, inoltre, ai lavoratori operanti in somministrazione in azienda (assunti dalle Agenzie di Lavoro), il premio sarà erogato se previsto dalla contrattazione di II livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice (o dalle associazioni di categoria).

Sono escluse dallo sgravio le pubbliche amministrazioni, per le quali la contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti è demandata all’ARAN.

Per il 2009 lo sgravio contributivo può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, al netto di altre agevolazioni contributive e crediti spettanti.

Deve intendersi retribuzione contrattuale tutto quanto comprende l’obbligazione retributiva del datore di lavoro (derivante da contratti ed accordi collettivi, anche aziendali e territoriali, compreso il premio oggetto di sgravio, e dal contratto individuale) ed imponibile ai fini contributivi.

Calcolo dell’agevolazione contributiva

Retribuzione annua del lavoratore (€)

Limite della riduzione contributiva (€)

Totale sgravio richiesto (€)

27.500 (comprensivi del premio di 800)

2,25% su 27.500 = 618,75

Azienda: 25% di 800 = 200,00

Lavoratore: 9,19% (o 9,49%) di 800 = 76,00

Totale = 276,00

Trattandosi di un’agevolazione contributiva, requisiti fondamentali per beneficiare dello sgravio sono la regolarità contributiva dell’azienda (attestata dal DURC – documento unico di regolarità contributiva rilasciato in via telematica ai fini INPS, INAIL e Cassa Edile) e l’applicazione della parte economica degli accordi e contratti collettivi applicati.

La riduzione contributiva, che risultasse fruita illegittimamente, comporta il pagamento delle sanzioni civili ed eventualmente la responsabilità penale, se il fatto costituisse reato, oltre al versamento dei contributi dovuti e compensati.

Per l’atteso invio delle domande per il 2009 l’INPS fa rinvio ad un’altra successiva circolare con le relative istruzioni per le tempistiche e le istruzioni tecniche per la trasmissione telematica. Le domande potranno essere trasmesse anche da uno degli intermediari autorizzati (consulente del lavoro, commercialista ecc.) all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPGI, ENPALS ecc.).

L’ammissione allo sgravio sarà resa nota dall’Istituto entro 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze. E’ possibile che la misura concessa sia ridotta rispetto agli importi calcolati e richiesti dall’azienda, in proporzione al tetto di spesa annuo stabilito.

Riferimenti: D.M. 17 dicembre 2009; D.M. 7 maggio 2008; Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 67; Circ. INPS 6 agosto 2008, n. 82

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