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venerdì 9 aprile 2010

Calcolo dei limiti quantitativi per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante

In merito alla questione relativa al numero massimo di apprendisti “assumibili”, mai superiore rispetto al 100% delle figure professionali qualificate e specializzate già occupate presso lo stesso datore di lavoro, il Ministero ha precisato che nelle ipotesi di imprese collegate nel computo debbano essere incluse anche quelle in servizio presso l’azienda principale.

Nei casi ove in concreto vi sia uno stretto collegamento, funzionale e produttivo, condivisione di programmi formativi e trasferimento di conoscenze dai dipendenti dell’azienda principale verso le aziende collegate, risultano infatti garantite la natura e le finalità formative dell’apprendistato attraverso una formazione e un affiancamento adeguati del lavoratore.

Tanto più che le nuove modalità di erogazione della formazione prevedono l’utilizzo di strumenti di e-learning, tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto.

Il Ministero aggiunge un commento importante per sottolineare che, rispetto alla normativa passata (Legge n. 25/1955), le attuali disposizioni in materia prevedono che il rapporto apprendisti/lavoratori qualificati debba essere verificato non più “presso l’azienda” bensì “presso il datore di lavoro”.

È dunque consentito il computo di lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista.

Riferimenti: D.Lgs. n. 276/2003, art. 47, comma 2; Circ. Min. Lav. n. 40/2004

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