Cerca nel blog

martedì 30 marzo 2010

Ammortizzatori sociali: la disoccupazione in deroga per gli apprendisti licenziati

Circolare INPS 29/03/2010, n. 43

In merito al sistema degli ammortizzatori sociali in deroga introdotti in via sperimentale per il triennio 2009-2011, l’INPS è intervenuto per fornire alcune precisazioni importanti per gli apprendisti che siano stati licenziati.

Esaurito il periodo di spettanza dell’indennità di disoccupazione in deroga (90 giorni), l’apprendista che sia stato licenziato può beneficiare di un trattamento equivalente alla disoccupazione in deroga, pari all’80% della retribuzione di riferimento. In particolare, il trattamento di mobilità in deroga spetterà per il periodo massimo previsto da un apposito decreto di concessione e sempre che l’apprendista abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro.

Ricordiamo che costituiscono condizioni per accedere ai trattamenti in deroga:

- un intervento integrativo minimo dell'Ente bilaterale del 20% dell’indennità spettante (come previsto dall’ELBA per il settore artigiano);

- in mancanza di un intervento integrativo da parte dell’Ente bilaterale, in via transitoria, per il biennio 2009-2010, è stato previsto l’accesso al trattamento di mobilità in deroga per il periodo massimo previsto da un apposito decreto di concessione, sempre che l’apprendista abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro;

- l’apprendista deve avere almeno 3 mesi di servizio presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento; non sono infatti richiesti i requisiti assicurativi e contributivi previsti per la disoccupazione ordinaria (non agricola) con requisiti normali;

- la qualifica di apprendista deve essere posseduta alla data di entrata in vigore delle disposizioni sperimentali (29 novembre 2008).

Riferimenti: D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, co. 1, lett. c) convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2; D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con Legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 7-ter, co. 6; Circolare INPS 6 marzo 2009, n. 29

Nessun commento: