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venerdì 16 aprile 2010

Minimi di retribuzione imponibile per l’anno 2010

Con la circolare n.11 del 12 aprile 2010, l’Inail comunica gli importi dei livelli minimi di retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio. Gli importi così come determinati, devono essere utilizzati per l’anno 2010, e sono stati calcolati prendendo a riferimento quelli dell’anno precedente ed operando una rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per l’anno in corso.

Come noto, il calcolo del premio Inail, viene determinato sulla base di un prodotto che vede come fattori la retribuzione imponibile corrisposta al lavoratore,da prendere a riferimento, e il tasso di tariffa relativo alla lavorazione nel quale è impiegato il lavoratore.

Per la generalità dei lavoratori il minimale da prendere a riferimento è quello previsto dalla retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore, intesa come retribuzione contrattuale o retribuzione prevista dalla legge.

Qualora gli importi così come sopra indicati dovessero essere inferiori a quelli minimi indicati dall’Inail, è a questi ultimi che occorre far riferimento per il calcolo del premio. I minimali Inail rappresentano una soglia inderogabile.

Accanto agli importi previsti da disposizioni di legge o di contratto collettivo, per una serie di rapporti individuati dalla legge, le retribuzioni vengono determinate in via convenzionale. Pensiamo ai lavoratori italiani impegnati all’estero ad esempio o ad altre ipotesi nelle quali la retribuzione viene stabilita da disposizioni provinciali e regionali.

Anche in tutti questi casi, tranne che non vi siano disposizioni derogatorie, la retribuzione deve essere comunque adeguata ai minimali Inail.

Tali minimali sono contenuti nella circolare n. 11 del 12 aprile 2010 e nelle tabelle allegate che riepilogano i livelli minimi di retribuzione divisi per categorie d’impiego.

Rispetto alle disposizioni generali, vengono segnalate tutta una serie di situazioni che si discostano da quella che costituisce la regola ordinaria.

Pensiamo all’impiego di un lavoratore a tempo parziale, ad esempio. In questo caso il premio viene calcolato sulla retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore che viene in primo luogo determinata in via oraria. Qualora la retribuzione effettiva dovesse risultare inferiore a quella prevista dall’Inail, naturalmente occorre adeguare l’importo a quest’ultima.

Esula dalla regola generale così come sopra richiamata, anche l’indennità di disponibilità corrisposta ai lavoratori a chiamata. In questo caso il premio si calcola sull’indennità effettivamente corrisposta al lavoratore senza che vi sia la necessità di dover procedere ad alcun tipo di adeguamento.

Un discorso a parte viene fatto per quelle categorie, come gli imprenditori artigiani che sono tenuti al versamento del c.d. premio unitario. In tal caso il premio viene determinato in via unitaria in quanto, per la natura dell’attività svolta e per le modalità attraverso le quali viene resa la prestazione, non è possibile procedere alla determinazione concreta della retribuzione imponibile.

Si ricorda che con l’anno 2010, sono caduti i benefici riservati ai soci lavoratori di cooperativa, che prevedevano il calcolo del premio su di una retribuzione inferiore rispetto a quella indicata dal contratto collettivo.

Lavoratori dipendenti

giornaliero

Mensile

€ 43,79

€1.138,54

Lavoratori a tempo parziale

Minimale giornaliero

€ 6,57 orario

Lavoratori parasubordinati

Minimo mensile

Massimo mensile

1.195,78

2.220,73

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