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lunedì 19 aprile 2010

Pignoramento di somme nel cedolino paga: obbligo della ritenuta d’acconto del 20%

Circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 25/03/2010, n. 5

Interviene a fornire un quadro di riferimento importante la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che, con Circolare n. 5/2010, tratta la tematica relativa ad una recente novità legislativa in tema di pignoramento che, sebbene di notevole impatto operativo anche nell’ambito dell’amministrazione del personale, sembra essere a tutt’oggi ancora non del tutto chiara. Infatti, nonostante le nuove disposizioni siano in vigore dal 5 marzo u.s., l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito sue interpretazioni ed istruzioni riguardo le problematiche connesse ai nuovi obblighi di operare alla fonte le ritenute fiscali in ipotesi di pignoramento.

La novità legislativa consiste nell’obbligo da parte del sostituto d’imposta (es. datore di lavoro o committente), il quale sulla base di un’ordinanza di pignoramento provveda al pagamento delle somme a favore di un terzo creditore pignoratizio, ad applicare sulle stesse la ritenuta d’acconto unica del 20% (anche per redditi soggetti a tassazione separata, ritenuta a titolo d’imposta ed imposta sostitutiva, salvo riliquidazione degli Uffici finanziari, ove previsto).

L’obbligo sussiste qualora le somme oggetto del credito siano fiscalmente soggette ad una ritenuta alla fonte e dunque il terzo erogatore deve applicare la ritenuta unica del 20% in tutti i casi in cui sia a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori assoggettabili a ritenute alla fonte.

In merito alla riliquidazione delle ritenute da parte dell’Agenzia delle Entrate la Fondazione Studi sollecita chiarimenti da parte degli Enti istituzionali, tenendo conto anche delle problematiche connesse alla trattenuta unica del 20% sebbene oggetto del pignoramento siano somme soggette a ritenute differenti (es. dividendi (12,5%), distribuzione di riserve di capitali (esenti), provvigioni di agenzia (11,5) ecc.ecc.).

A titolo puramente esemplificativo, sono da assoggettare alla ritenuta del 20% le somme corrisposte a titolo di:

  • retribuzioni di lavoro dipendente e compensi assimilati;
  • trattamento di fine rapporto e indennità di fine mandato di collaboratori;
  • compensi di lavoro autonomo, anche occasionale, e professionali;
  • compensi per obbligazioni di fare, non fare e permettere (es. rinuncia ad una lite anche futura);
  • provvigioni per intermediazioni (commissione agenzia, mediazione, rappresentanza, procacciamento d’affari);
  • interessi su capitali;
  • utili di società di capitali;
  • contributi pubblici in conto esercizio;
  • indennità per esproprio o cessione per provvedimenti espropriativi.

Adempimenti

Terzo erogatore

Dopo aver corrisposto al creditore pignoratizio le somme pignorate, il terzo erogatore deve:

  1. versare la ritenuta del 20% (nuovo codice tributo 1049);
  2. comunicare al debitore delle somme erogate al creditore e relative ritenute operate;
  3. attestare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, con debita certificazione al creditore le somme erogate al creditore e relative ritenute operate;
  4. compilare la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (mod.770) con i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio (anche qualora non siano state effettuate ritenute) e l’ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate.

Creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata (esempio, soddisfazione del credito relativo al TFR mediante pignoramento), ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.

Debitore

Nei casi in cui il sostituto d’imposta sia tenuto a presentare annualmente il modello 770, nella dichiarazione deve indicare i dati del creditore pignoratizio e la natura delle somme debitorie. Non vi è alcun obbligo di conguaglio delle somme corrisposte dal terzo erogatore.

Tutte le novità in argomento riguardanti la compilazione del modello 770 saranno contenute nel tracciato del nuovo mod. 770/2011.

Riferimenti: Risoluzione Agenzia delle Entrate 9 marzo 2010, n. 18; Legge n. 102/2009, art. 15, comma 2; Legge n. 449/1997, art. 21, comma 15; Decreto Direttoriale Agenzia delle Entrate n. 34755/2010; DPR n. 600/1973, Tit. III; Cod. Proc. Civ. artt. 492 e 543 e ss..

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