Cerca nel blog

giovedì 15 aprile 2010

Orario di lavoro. Tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro

Un interessante risposta ad istanza d’interpello, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali( n.13/2010), fornisce chiarimenti in merito al concetto di orario di lavoro come messa a disposizione del lavoratore in favore del datore di lavoro.

La situazione, molto diffusa nel settore edile, riguarda i lavoratori impegnati nei cantieri edili, i quali non raramente raggiungono il luogo di lavoro, anche raggruppandosi presso un punto di raccolta (sede legale, magazzino aziendale, altro …), per poi raggiungere il cantiere utilizzando i mezzi aziendali.

Il radunarsi presso il punto di raccolta, non è in alcuni casi un obbligo imposto dal datore di lavoro, ben potendo il lavoratore farsi trovare direttamente sul luogo di lavoro.

Ed è proprio questa questione che viene sottoposta dall’associazione Nazionale costruttori edili (ANCE) al Ministero del lavoro , perché venga individuato il momento da cui comincia a decorrere l’orario di lavoro.

Il riferimento normativo, in questo caso, è da rinvenire nell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 66/2003 che individua come orario di lavoro, qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

La presente definizione, individua come orario di lavoro, il periodo in cui il dipendente è a disposizione del datore di lavoro e non più, come previsto nella vecchia formulazione del R.D. 1955/1923, che si fondava sul concetto di lavoro effettivo.

In quest’ottica, rientrano nell’orario di lavoro tutti i periodi nei quali il lavoratore pur non eseguendo una prestazione lavorativa, si trova sul luogo di lavoro, a disposizione del datore, per poter fornire immediatamente la sua opera in caso di necessità.

In tal senso il tempo impiegato per recarsi presso la sede di lavoro, può essere computato nell’orario di lavoro, a condizione che tale scelta assuma carattere di funzionalità rispetto alla prestazione. Si registra la condizione di funzionalità, tutte le volte in cui il dipendente viene obbligato o invitato dal datore a presentarsi presso la sede aziendale, e successivamente venga di volta in volta inviato in diverse località per svolgere la prestazione lavorativa.

Tornando all’oggetto del quesito di cui alla risposta ad istanza d’interpello n. 13/2010 del 2 aprile 2010, la questione è tutta incentrata sul concetto di funzionalità.

Nell’ipotesi in cui l’accesso degli operai al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore, ben potendo questi recarsi al cantiere con mezzi propri, l’orario conseguentemente decorre dal momento in cui il lavoratore effettivamente accede al cantiere inteso come luogo di lavoro.

Viceversa, nell’ipotesi in cui l’indicazione di recarsi nel punto di raccolta viene rivolta al lavoratore per utilizzare un mezzo di trasporto particolare o per reperire la strumentazione necessaria, allora in questo caso l’orario di lavoro sarà computata dal momento in cui il lavoratore si reca in cantiere.

Nessun commento: