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lunedì 21 novembre 2011

Apprendistato professionalizzante nel Terziario e turismo 5 anni


A parere del MinLavoro, la durata massima di 5 anni dell'apprendistato, prevista per le figure professionali dell'artigianato, può essere ammessa anche per gli stessi profili professionali appartenenti a settori merceologici differenti. 

Il D.Lgs. n. 167/2011, infatti, afferma che la durata minima del contratto, per la sua componente formativa, non può essere superiore a tre o cinque anni per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Secondo il predetto dicastero, però, il discorso non può limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani. A titolo esemplificativo, il Ministero elenca tutte quelle piccole attività commerciali che, soprattutto in luoghi turistici, creano gli stessi prodotti che immettono sul mercato e pertanto impiegano personale che necessita di una particolare professionalità ed esperienza.

Tutte queste figure - previste nell'ambito dei diversi contratti collettivi del terziario, del turismo/pubblici esercizi e delle aziende di panificazione - sono omologhe e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane; pertanto è possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni.

Apprendistato professionalizzante nel Terziario e turismo  5 anni

lunedì 12 aprile 2010

La quota massima di apprendisti si calcola anche con riferimento alle imprese collegate

Il numero massimo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Tuttavia risulta possibile, nell’ipotesi di imprese legate da uno stretto collegamento funzionale e produttivo, procedere all’assunzione dell’apprendista facendo riferimento alle maestranze facenti parte della medesima realtà imprenditoriale anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista ( risposta ad istanza d’interpello del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali n. 11/2010 del 2 aprile 2010).

L’istanza d’interpello presentata al Ministero del Lavoro si propone appunto lo scopo di capire se il riferimento normativo di cui all’art. 47, comma 2 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ( il numero di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate) possa essere determinato anche con riferimento alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’impresa principale, alla quale le imprese da cui dipendono gli apprendisti sono legate “ da uno stretto collegamento funzionale e produttivo.

In particolare l’ipotesi rappresentata riguarda delle imprese che hanno uno stretto legame funzionale e organizzativo che permette di sviluppare programmi formativi e trasferimento di conoscenze alle aziende collegate attraverso i dipendenti dell’azienda principale. Inoltre le imprese collegate sono i interamente partecipate dall’impresa principale e sono ubicate nell’area industriale del medesimo Comune. Le imprese in questione, infine, effettuano tutte le medesime lavorazioni e i loro prodotti sono commercializzati con il medesimo marchio dell’impresa principale ed attraverso la rete commerciale di quest’ultima, la quale sovrintende e pianifica le attività delle collegate.

Nella risposta all’istanza d’interpello il Ministero del Lavoro, riferendosi al limite massimo di apprendisti da assumere imposto al datore di lavoro dalle disposizioni normative richiamate, ne individua la finalità nella necessità di garantire una adeguata formazione e l’affiancamento del lavoratore.

Nel caso proposto e come sopra indicato, tale necessità viene comunque rispettata anche in presenza di soggetti giuridici diversi, in virtù di un identico assetto proprietario, nonché dello stesso legame funzionale, organizzativo e commerciale tra le imprese in questione.

In tal senso la formulazione prevista dal d.lgs. n. 276/2003 è diversa da quella della vecchia legge n. 25/1955 che prevedeva che il conteggio andasse realizzato presso l’azienda a differenza di quanto prevede il testo attualmente in vigore che individua la base di calcolo non nell’unità fisica d’impiego ma presso un soggetto giuridico , quale è appunto il datore di lavoro.

Tale apertura consente che il computo venga fatto con riferimento a lavoratori operanti in unità produttive o sedi di lavoro diverse da quelle in cui opera l’apprendista.

Tale scelta interpretativa deve essere calata nelle nuove modalità di erogazione della formazione che può essere impartita attraverso strumenti di e-lerning che consentono una modalità di accompagnamento virtualizzata tramite strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.

Il nuovo quadro normativo rimette alla contrattazione collettiva l possibilità, anche nell’ambito di singole realtà aziendali, di disciplinare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante. In tal senso anche le stesse parti sociali possono individuare forme di tutoraggio che prendano in esame assetti proprietari e legami funzionali, organizzativi e commerciali che comunque rispettino le finalità indicate dalla norma.

venerdì 9 aprile 2010

Calcolo dei limiti quantitativi per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante

In merito alla questione relativa al numero massimo di apprendisti “assumibili”, mai superiore rispetto al 100% delle figure professionali qualificate e specializzate già occupate presso lo stesso datore di lavoro, il Ministero ha precisato che nelle ipotesi di imprese collegate nel computo debbano essere incluse anche quelle in servizio presso l’azienda principale.

Nei casi ove in concreto vi sia uno stretto collegamento, funzionale e produttivo, condivisione di programmi formativi e trasferimento di conoscenze dai dipendenti dell’azienda principale verso le aziende collegate, risultano infatti garantite la natura e le finalità formative dell’apprendistato attraverso una formazione e un affiancamento adeguati del lavoratore.

Tanto più che le nuove modalità di erogazione della formazione prevedono l’utilizzo di strumenti di e-learning, tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto.

Il Ministero aggiunge un commento importante per sottolineare che, rispetto alla normativa passata (Legge n. 25/1955), le attuali disposizioni in materia prevedono che il rapporto apprendisti/lavoratori qualificati debba essere verificato non più “presso l’azienda” bensì “presso il datore di lavoro”.

È dunque consentito il computo di lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista.

Riferimenti: D.Lgs. n. 276/2003, art. 47, comma 2; Circ. Min. Lav. n. 40/2004