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venerdì 26 marzo 2010

Nuovi termini e decadenze per i ricorsi giudiziari

Il Collegato Lavoro introduce un nuovo regime di impugnazione in caso di invalidità o inefficacia del licenziamento ed altre situazioni ricorrenti nella prassi giudiziaria.

Quanto al licenziamento, dovrebbe in ogni caso escludersi l’ipotesi del licenziamento disposto a voce, senza atto scritto, in quanto inesistente.

Resta fermo l’obbligo di impugnare il licenziamento, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di licenziamento o dei motivi se non contestuale. Il licenziamento deve essere impugnato con atto scritto, anche extra giudiziale ed anche per il tramite della rappresentanza sindacale.

Ricordiamo che, in mancanza di impugnazione nei termini, secondo l’orientamento della giurisprudenza, il lavoratore non potrà più agire per il reintegro in azienda né per il risarcimento del danno.

Il Collegato lavoro prevede inoltre che per l’efficacia dell’impugnazione il ricorso debba essere depositato in cancelleria del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, entro 180 giorni successivi o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione od arbitrato.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato (entrambi facoltativi) siano stati rifiutati o non sia stato raggiunto l’accordo necessario per l’espletamento, il deposito del ricorso deve essere effettuato entro 60 giorni.

Di conseguenza, risultano notevolmente abbreviati i termini del ricorso giudiziario e dell’effettivo reintegro in azienda, con un importante riflesso economico sull’ammontare delle retribuzioni che comunque devono essere erogate al lavoratore per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la data del reintegro.

Le disposizioni relative alla impugnativa del licenziamento si applicano anche nelle seguenti ipotesi:

a) licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto o alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;

c) trasferimento del lavoratore in un’altra unità produttiva (che, a norma dell’art. 2103 cod. civ., può avvenire soltanto per comprovate esigenze tecniche, produttive ed organizzative, restando insindacabile la scelta imprenditoriale tra più soluzioni organizzative, senza onere per il datore di lavoro di provarne anche l’inevitabilità), con decorrenza del termine di impugnativa dalla data di ricezione della comunicazione;

d) azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro (originario e prorogato), con decorrenza del termine di impugnativa dalla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

In via transitoria è previsto che le decadenze dei termini sopra indicate si applicano anche alle seguenti ipotesi:

Ø contratti a tempo determinato in corso, con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto;

Ø contratti con durata determinata (esempio, iscritti nelle liste di mobilità, contratti di inserimento ecc.) già conclusi alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, con decorrenza dalla medesima data;

Ø cessione del contratto di lavoro per operazioni societarie (trasferimento, affitto aziendali ecc.) con termine decorrente dalla data del passaggio;

Ø somministrazione di lavoro irregolare nei casi di impugnativa per la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro al soggetto effettivo utilizzatore.

Importanti novità sono introdotte anche in materia di contratti a tempo determinato. In sostanza, nelle ipotesi di conversione del contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ridotta della metà se il contratto collettivo (anche territoriale o aziendale) prevede l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già occupati a tempo determinato nell’ambito di specifiche graduatorie. Tale limite trova applicazione anche ai giudizi in corso.


Riferimenti: Legge n. 604/1966, art. 6, commi 1 e 2

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