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martedì 2 marzo 2010

Ammortizzatori sociali in deroga e autoimprenditorialità: anticipo dei trattamenti autorizzati

D.M. 18/12/2009, n. 49409 in G.U. 25/02/2010, n. 46

E’ stato pubblicato il provvedimento attuativo della disposizione di favore che ha previsto, per gli anni 2009 e 2010, in caso di avvio di un’attività di lavoro autonomo o autoimprenditoriale o una microimpresa (fino a 9 addetti e con fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro) o di associazione in cooperativa, il pagamento anticipato ai lavoratori dei seguenti trattamenti:

a. cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria per sospensioni dell’attività o riduzioni di orario, compresi i contratti di solidarietà;

b. indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi se il lavoratore è sospeso in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale, a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale e lo stesso abbia un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivo;

c. cassa integrazione guadagni in deroga, indennità di mobilità in deroga e disoccupazione speciale edile in deroga concessi a lavoratori che siano stati licenziati o sospesi per cessazione, totale o parziale, dell’attività aziendale;

d. lavoratori sospesi e apprendisti sospesi o licenziati con beneficio dell’indennità di disoccupazione ordinaria;

e. lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, sia con requisiti normali sia con requisiti ridotti, con esclusione, in quest’ultimo caso, dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e dei contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

L’incentivo corrisponde al numero di mensilità del trattamento autorizzate e non ancora percepite, escludendo eventuali proroghe successive alla presentazione della domanda.

Per ottenere il pagamento dell’incentivo il lavoratore deve presentare domanda all’INPS specificando i dati dell’attività che si intende avviare.

L’Istituto eroga il 25% dell’incentivo alla presentazione della domanda e il restante 75% dopo la presentazione della documentazione specificamente prescritte per lo svolgimento dell’attività intrapresa (autorizzazioni di enti, iscrizione in albi professionali o di categoria, iscrizione della cooperativa nell’albo nazionale degli enti cooperativi ecc.ecc.).

Se l’associazione in cooperativa avviene con l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta alla cooperativa e deve essere conferito dal lavoratore a capitale sociale della cooperativa.

Il pagamento da parte dell’INPS avviene solo dietro presentazione entro 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda da parte dell’INPS di copia della lettera di dimissioni consegnata al datore di lavoro o del contratto di lavoro subordinato in caso di associazione in cooperativa.

Riferimenti: D.L. n. 5/2009 convertito con Legge n. 33/2009, art. 7-ter, comma 7; D.L. n. 78/2009, art. 1, comma 8.

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