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mercoledì 17 marzo 2010

Mancata valutazione dei rischi correlati allo svolgimento dell’attività lavorativa

Cassazione Penale, 4 febbraio 2010, n. 4917

La Cassazione torna nuovamente ad incentrare l’attenzione su una fattispecie particolarmente delicata ed avente ad oggetto il decesso di un operaio il quale, mentre era intento nelle operazioni di pulizia all’interno di un silo, era venuto a trovarsi disteso sulla superficie granaria sulla quale si muoveva e, non percependo il progressivo assorbimento del suo corpo all’interno della massa di grano, era rimasto poi completamente coperto dal grano decedendo per asfissia.

Per tale tragico evento veniva tratto a giudizio il legale rappresentante della Società datrice di lavoro.

Il Tribunale, in seguito ad un minuzioso esame della questione giunge alla condanna del predetto soggetto a titolo di omicidio colposo motivando tale conclusione in considerazione della posizione rivestita dall’imputato quale garante dell’incolumità fisica dei lavoratori, reo di aver omesso di effettuare una valutazione concreta e specifica avente ad oggetto i rischi correlati all’esercizio dell’attività lavorativa.

La Corte d’Appello aveva confermato in pieno l’affermazione di colpevolezza in considerazione dell’indiscutibile circostanza secondo la quale lo stesso aveva incaricato un ingegnere di sua fiducia per l’individuazione dei fattori di rischio e per l’elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza ed il citato professionista aveva depositato una dettagliata relazione.

Dall’esame della predetta relazione chiaramente si evidenziava l’omessa valutazione della specifica mansione svolta dagli operai all’interno del silos e pertanto era stata omessa qualsiasi valutazione dei rischi collegabili alla stessa.

Tale omissione dipendeva dalla mancata informazione di detta attività e dal non aver potuto dare disposizioni in merito.

L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione debitamente respinto.

L’omissione contestata all’ingegnere ed attinente all’attività svolta dall’operaio tragicamente deceduto deve essere, secondo la Corte, ricondotta ad una mancanza dell’imputato, il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e delle più rilevanti circostanze concernenti lo svolgimento del lavoro di pulizia all’interno dei silos.

L’adozione di una misura di prevenzione, quale a titolo meramente esemplificativo, l’assistenza di un secondo operaio, avrebbe scongiurato il tragico evento con elevato grado di credibilità razionale, in quanto avrebbe reso possibile un tempestivo soccorso.

Ancora una volta la Cassazione incentra la propria attenzione sull’art. 2087 c.c. affermando come tale disposizione rappresenti un ineludibile punto di partenza per valutare, in materia di sicurezza sul lavoro, il pieno rispetto della normativa da parte dei datori di lavoro.

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