DDL n. 1167-B
Il Collegato Lavoro, ancora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, modifica in modo rilevante le misure sanzionatorie già previste in materia orario di lavoro, in quanto le nuove sanzioni risultano graduate in relazione al numero dei lavoratori interessati ed al periodo di riferimento oggetto delle violazioni, che riportiamo nella seguente tabella:
Violazione | Sanzione | Riferimenti normativi |
inosservanza della durata media dell’orario settimanale di lavoro (48 ore, comprensive dello straordinario) | sanzione amministrativa compresa tra € 100 e 750. La sanzione è compresa tra € 400 e 1.500 se riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento (4, 6 o 12 mesi). Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori e si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione è compresa tra € 1.000 e 5.000 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta | D.Lgs. n. 66/2003, art. 4, comma 2 |
inosservanza dei riposi settimanali pari a 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero (da intendersi anche come media su un periodo non superiore a 14 giorni) | D.Lgs. n. 66/2003, art. 9, comma 1 | |
violazione della normativa sulle ferie | sanzione amministrativa compresa tra € 100 e 600. La sanzione è compresa tra € 400 e 1.500 se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata per almeno due anni. La sanzione passa da € 800 a 4.500 e non trova applicazione la misura ridotta, se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni | D.Lgs. n. 66/2003, art. 10, comma 1 |
violazione della normativa sul riposo giornaliero | sanzione compresa tra € 50 e 150. La sanzione passa da € 300 a 1.000 se riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore. Se riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata almeno in 5 periodi, la sanzione è compresa tra € 900 e 1.500 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta | D.Lgs. n. 66/2003, art. 7, comma 1 |
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