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giovedì 25 marzo 2010

Sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello: sbloccata la copertura finanziaria per il 2009

Circolare INPS 18/03/2010, n. 39

Con D.M. 17 dicembre 2009, di recente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, è stata disciplinata l’applicazione della riduzione contributiva delle incentivazioni previste dalla contrattazione di secondo livello (aziendale e territoriale) ed erogate nell’anno 2009.

Oggetto dell’agevolazione in parola sono le erogazioni determinate sulla base di parametri ed indicatori dell’andamento economico dell’impresa (incrementi di produttività, qualità e competitività - anche solo uno di questi) e che per questa loro natura non siano quantificabili in anticipo con certezza (ovvero, se possano spettare e per quale importo). I criteri di erogazione, per i contratti territoriali, si basano sulla rilevazione di indicatori a livello aziendale o, in mancanza, di parametri legati agli andamenti delle imprese del settore nel territorio.

Per i lavoratori che operano in somministrazione in azienda, lo sgravio si applica sulle erogazioni previste dal contratto di secondo livello sottoscritto dall’impresa “utilizzatrice” o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

La domanda di autorizzazione allo sgravio contributivo in parola dovrà essere trasmessa in via telematica all’INPS (anche per i lavoratori che fossero iscritti ad altri enti di previdenza obbligatoria: INPGI, ENPALS ecc.), anche tramite un intermediario autorizzato (consulente del lavoro, commercialisti ecc.).

Non sono pertanto più valide le istanze trasmesse nel 2008, quand’anche relative al triennio dell’agevolazione 2008-2010.

Ad oggi l’INPS non ha ancora reso note le modalità di trasmissione delle istanze telematiche per gli sgravi del 2009.

Sulla richiesta di sgravio l’INPS emetterà la relativa pronuncia entro 60 giorni successivi al termine unico fissato per l’invio delle istanze.

La misura delle riduzioni applicabili può essere ridotta dall’INPS, che ne darà comunicazione in sede di ammissione all’incentivo, qualora le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure complessivamente richieste dalle singole aziende.

La ridefinizione dello sgravio applicabile è calcolata in percentuale pari al rapporto tra la quota complessivamente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.

Condizioni essenziali per l’autorizzazione agli sgravi contributivi sono:

1. la previsione dell’erogazione in un contratto collettivo aziendale o territoriale sottoscritto dal datore di lavoro e depositato, a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni Provinciali del Lavoro; per i contratti non ancora depositati, il deposito dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del cit. decreto ministeriale;

2. la regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente lo sgravio attestata mediante rilascio del modello DURC e che quindi è oggetto di attenta verifica da parte dell’INPS;

3. applicazione dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nonché da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Importante novità da considerare rispetto all’anno 2008 è l’abbassamento per il 2009 al 2,25% del limite di retribuzione contrattuale annua del lavoratore per la concessione dello sgravio. Resta invece invariato al 5% il tetto massimo della retribuzione contrattuale.

Per la quota a carico azienda lo sgravio è pari al limite del 25% della medesima aliquota, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative spettanti. Per il lavoratore la riduzione si applica sull’intera quota del carico contributivo. L’INPS propone il seguente esempio che qui riportiamo:

RAL annua

Limite del premio per applicazione dell’agevolazione

Sgravio azienda

Sgravio lavoratore

Sgravio complessivo richiesto

RAL anno 2009 (incluso il premio erogato) = € 26.000,00 (25.000,00 + 1.000,00)

€ 26.000,00 x 2,25% = € 585,00

€ 585,00 x 25% = € 146,00

€ 585,00 x 9,19% (o 9,49%) = € 54,00 (o 56,00)

€ 200,00 (146,00 + 54,00) oppure € 202,00 (146,00 + 56,00)

Segnaliamo che nell’istanza da inviare all’INPS dovranno essere inseriti i seguenti dati:

Ø dati identificativi dell’azienda;

Ø tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e relativa data di sottoscrizione;

Ø data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;

Ø periodo di validità del contratto (dal ____ al _____, flaggando sull’apposita casella in caso di ultrattività);

Ø ente depositario del contratto (DPL);

Ø incentivazioni complessivamente erogate nel 2009 per le quali si richiede lo sgravio, entro il limite individuale del 2,25% della retribuzione imponibile dei lavoratori beneficiari con indicazione del loro numero;

Ø ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro, nei limiti del 25% dell’aliquota a suo carico;

Ø ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi del lavoratore;

Ø indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici dei lavoratori.

Riferimenti: DM 17/12/2009 in G.U. 11/03/2010, n. 58; Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 67

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