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giovedì 18 marzo 2010

infortuni sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro verso l’Inail

Importantissima pronuncia della Cassazione in materia di infortuni sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro verso l’Inail.

Cassazione 2 febbraio 2010 n. 2736

La pronuncia in esame si caratterizza e si impone in considerazione del contenuto fortemente innovativo ed idoneo a creare un precedente “storico” sul punto.

La fattispecie trae origine dall’azione intentata dall’Inail verso un Comune ed il capo dell’Ufficio Tecnico al fine precipuo di ottenere la condanna al pagamento di una somma a titolo di regresso per quanto corrisposto ai superstiti di un dipendente tragicamente deceduto in seguito ad un incidente occorso sul lavoro mentre procedeva, nello svolgimento della propria attività lavorativa, alla manutenzione della facciata di una chiesa.

La tesi sostenuta dall’istituto, a fondamento delle proprie ragione, si basava sull’assunto secondo cui la morte era da ascriversi alla totale inosservanza da parte del Comune di tutta una serie di misure antinfortunistiche nonchè dalla violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 2087 c.c. da parte dell’ente e del dirigente.

Il Tribunale respingeva la domanda dell’Inail.

La Corte d’Appello competente ribaltava in toto la predetta decisione.

Investita della delicata e complessa questione, la Corte di Cassazione concludeva per l’indiscussa responsabilità tanto del Comune, in qualità di datore di lavoro, quanto del dirigente dell’Ufficio Tecnico ed a ciò si era giunti in base all’accertamento che il carro, sul quale era montata la scala utilizzata dal lavoratore, era risultato non posizionato su base non cedevole.

Oltre a tale grave omissione, secondo la Corte, non era assolutamente emerso che il comportamento tenuto dal dipendente presentasse, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa degli imputati, elementi di eccezionalità ovvero di abnormità tali da escludere la responsabilità del datore di lavoro.

Applicando le predette coordinate la Corte è giunta a riconoscere come fondate le pretese dell’Inail precisando, però, che nel momento in cui il predetto istituto agisce in regresso deve, comunque, provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa e del danno nonché il nesso causale di questo con la prestazione.

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