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giovedì 18 marzo 2010

T.U. 81/2008 e studenti tirocinanti

Chiarimento della Regione Lombardia in merito

alla concreta applicazione dell’istituto della

sorveglianza sanitaria agli studenti tirocinanti

La Regione Lombardia è recentemente intervenuta con il fine precipuo di fugare le incertezze relative all’applicabilità o meno dell’istituto della sorveglianza sanitaria nei confronti degli studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola – lavoro ed in fase di tirocini formativi di orientamento.

Prima di affrontare la specifica questione occorre aver cura di precisare che il T.U. in materia di sicurezza sul lavoro ha introdotto a livello ordinamentale delle regole puntuali in materia di sorveglianza sanitaria.

Il predetto istituto costituisce una delle misure di prevenzione per i lavoratori che risultano essere esposti a rischi per la loro salute cioè ad agenti di natura fisica, chimica, biologica od ergonomica suscettibili di provocare una malattia da lavoro dopo periodi più o meno lunghi di esposizione.

Precisato ciò si è posto, a livello pratico, il quesito relativo alla concreta possibilità di applicare i suddetti obblighi anche nei confronti degli studenti tirocinanti.

Dall’esame dell’art. 2 del succitato T.U. si evince che per lavoratore si debba intendere qualsiasi persona che, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, svolge un’attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, in questo raggio di azione rientra, inoltre, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, ed ancora, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione.

Trasponendo le predette definizioni a livello pratico deriva che in relazione all’obbligo di sorveglianza sanitaria, occorre puntualmente distinguere due casi:

a)l’ipotesi in cui presso un istituto scolastico si faccio uso di laboratori ovvero di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, biologici e fisici, in tal caso gli studenti vengono equiparati perfettamente ai lavoratori sin dal momento di ingresso nella scuola;

b)l’ipotesi in cui presso un istituto scolastico si svolga solo ed esclusivamente attività didattica prescindendo, quindi, dall’utilizzo dei laboratori, ma nonostante ciò il percorso di studi preveda un periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda. In tal caso lo studente verrà considerato ed equiparato al lavoratore solo ed esclusivamente nel momento in cui entrerà materialmente in azienda.

Da quanto evidenziato deriverà, come logica conseguenza che, nell’ipotesi a), in considerazione della perfetta equiparazione tra gli studenti ed i lavoratori, l’obbligo di sorveglianza sanitaria troverà un’applicazione incondizionata e graverà indiscutibilmente in capo al dirigente scolastico che assumerà la formale veste di datore di lavoro.

Nell’ipotesi b) l’obbligo succitato graverà solo sull’impresa ospitante. In conseguenza a ciò quest’ultima dovrà impegnarsi a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza opportunamente individuate nella sezione “tirocinanti” del DVR ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori in virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 29, comma 3 del T.U. n. 81/2008.

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