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lunedì 8 marzo 2010

Accrediti degli stipendi in conto corrente e la nuova Psd

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 pubblicato in G.U. n. 36/2010

Sono entrate in vigore lo scorso 1° marzo le nuove norme che, in recepimento della direttiva comunitaria sui sistemi di pagamento (2007/64/Ce, la cd. Psd “Payment services directive”), regolamenta il nuovo servizio di pagamento elettronico paneuropeo per l’addebito di somme sul proprio conto corrente tramite bonifici e assegni circolari e bancari.

Le nuove disposizioni di pagamento prevedono che la banca del “pagatore” dovrà accreditare le somme sul conto della banca del beneficiario entro la giornata operativa successiva al ricevimento dell’ordine (divieto di “antergazione” della valuta).

Dall’altra, la banca del beneficiario dovrà mettere effettivamente a disposizione il denaro al cliente entro lo stesso giorno lavorativo (divieto della valuta fissa per il beneficiario).

In buona sostanza, l’adeguamento alla normativa comunitaria determina una coincidenza per il beneficiario della data di valuta (dalla quale maturano gli interessi sulle somme accreditate) e data di disponibilità (dalla quale il cliente può disporre materialmente delle somme accreditate per altre operazioni).

Ciò significa, in particolare, che per i bonifici la data di valuta per il beneficiario non potrà superare 1 giorno lavorativo dal versamento e coincidente dovrà essere la disponibilità economica.

Per gli assegni circolari e bancari, la data di valuta per il beneficiario non dovrà essere superiore, rispettivamente, ad 1 e 3 giorni lavorativi dal versamento e la disponibilità economica per il beneficiario non potrà oltrepassare 4 e 5 giorni dal versamento.

La nuova tempistica dovrà essere considerata dagli Uffici del Personale ed altri operatori per il pagamento degli stipendi, segnalando che la giornata operativa può anche essere diversa da banca a banca. E’ necessario pertanto verificare l’effettiva operatività del Psd presso la propria banca d’appoggio.

È previsto che, entro il 30 aprile 2010, le banche comunicheranno le modifiche delle condizioni contrattuali ai clienti.

Le banche provvederanno inoltre ad inviare una proposta ai clienti per estendere, fino al 1° gennaio 2012, a 3 giorni i termini massimi di esecuzione (4 giorni per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo).

I clienti potranno esercitare senza oneri il diritto di recesso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’ambito di applicazione riguarda tutti i Paesi dell’area SEPA che include 32 Paesi, e cioè: i 15 Paesi UE ove circola l’euro, i 12 Paesi UE che utilizzano una valuta diversa, i 5 Paesi dell’area SEE (Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco).

La prima decorrenza in via sperimentale è stata fissata al 1° novembre 2009 e dal 1° marzo 2010 il nuovo servizio di pagamento è diventato obbligatorio per tutti, banche, imprese e consumatori.

Riferimenti: Direttiva 1997/7/Ce; Direttiva 2002/65/Ce; Direttiva 2005/60/Ce; Direttiva 2006/48/Ce; Direttiva 2007/64/Ce

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