Cerca nel blog

domenica 21 febbraio 2010

Sicurezza Lavoro:Obblighi dei lavoratori autonomi e decreto legislativo n. 81/08.

Precisazioni in relazione all’obbligo da parte dei lavoratori autonomi di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento nonché di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal d. lgs. 81/08.



Anteriormente all’emanazione del d. lgs. n. 106/09 si sono poste tutta una serie di questioni in merito all’esistenza di un effettivo obbligo gravante sui lavoratori autonomi di partecipare ai programmi di formazione ed addestramento nonché di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dallo stesso decreto legislativo.

Rispetto al predetto quesito occorre evidenziare come siano state adottate delle soluzioni che possiamo definire diametralmente opposte.

Secondo un primo orientamento, risalente al dicembre 2008, si era sostenuta la necessità che i lavoratori autonomi si sottoponessero alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione specifica in merito ai rischi inerenti la propria attività lavorativa ed a questa conclusione si era arrivati in considerazione del fatto che il d. lgs. n. 81/2008 poneva sul medesimo piano tanto il lavoratore autonomo quanto il lavoratore subordinato.

La tesi cambia totalmente nel luglio 2009 in quanto viene sostenuto che il lavoratore autonomo, allorquando opera per conto proprio e non per conto terzi, non sarebbe tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/2008 ed a questa conclusione questa volta si era giunti sulla base della definizione di lavoratore autonomo di cui all’art. 2222 c.c. con il quale il lavoratore viene individuato come un prestatore d’opera che compie un lavoro per conto di un committente.

Dopo la pubblicazione e l’entrata in vigore del d. lgs. n. 106/09, ci si è resi conto che le espressioni ed i pareri espressi nelle predette risposte vanno rivisti alla luce delle importanti novità normative.

Da un esame sistematico delle disposizioni di nuovo conio deriva che fermo restando che sussistono in ogni caso a carico dei lavoratori autonomi gli obblighi relativi all’uso di attrezzature conformi alle disposizioni di cui al titolo III del d. lgs. n. 81/2008, all’uso dei dispositivi di protezione individuale richiesti per lo svolgimento specifico della propria attività nonché all’uso di apposita tessera di riconoscimento quando effettuino la loro prestazione lavorativa in regime di appalto e subappalto, per quanto riguarda invece la sorveglianza sanitaria e la formazione, gli stessi hanno la facoltà di effettuarle nel caso che lavorino per conto proprio ma dovranno invece farle nel caso in cui si rechino, nell’ambito di un appalto, a prestare la propria attività lavorativa per conto di un committente e ciò perché è da questi richiesto in quanto lo stesso è tenuto per legge, con obbligo sanzionato penalmente, a verificare la loro idoneità tecnico professionale.

Nessun commento: