Cerca nel blog

martedì 9 febbraio 2010

Ammortizzatori sociali in deroga: gli incentivi all’assunzione

Circolare INPS 13/01/2010, n. 5

Le aziende che negli anni 2009 e 2010 assumono lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione guadagni in deroga, indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga), che siano stati licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività aziendale o – secondo quanto specificamente indicato nella presente Circolare dall’INPS, al solo fine, è da ritenere, di ampliare la platea dei beneficiari – da imprese interessate da procedure concorsuali non rientranti nella Legge n. 223/1991, possono beneficiare di un incentivo. In caso di riduzioni di orario l’incentivo dell’INPS non può essere concesso.

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009 ed è pari all’indennità spettante al lavoratore per le mensilità non erogate dall’INPS, al netto del contributo del 5,84% e della relativa contribuzione figurativa, nei limiti di spesa stanziati.

Il datore di lavoro recupera il beneficio ad ogni mensilità di retribuzione, esclusivamente in costanza del rapporto di lavoro e per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, mediante conguaglio con i contributi dovuti dal datore di lavoro. L’importo mensile dell’incentivo non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione mensile erogata al lavoratore interessato.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, se residua un periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale in deroga, le mensilità rimanenti possono essere erogate al lavoratore direttamente dall’INPS.

L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni contributive previste per la tipologia di assunzione effettuata (es. lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti iscritti, a domanda, nelle liste della cd. piccola mobilità senza diritto all’indennità di mobilità, apprendistato, contratti di inserimento ecc.).

Condizioni

Per accedere all’incentivo dell’INPS devono sussistere le seguenti condizioni:

a. si deve trattare di un’assunzione a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato, senza che il datore di lavoro vi sia obbligato in forza di un diritto di precedenza del lavoratore (es. assunzioni a tempo pieno, contratto a tempo determinato ecc.); il lavoratore può essere assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale in deroga; può trattarsi anche di un’assunzione agevolata (es. apprendistato, contratto di inserimento, a termine in sostituzione di maternità fino a 20 dipendenti ecc.), restando ferma la riduzione contributiva prevista a favore del datore di lavoro;

b. non deve esistere una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né devono intercorrere rapporti di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore. Comunque, se l’assunzione avviene dopo 6 mesi dal licenziamento, il beneficio spetta;

c. non devono essere in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale con richiesta o concessione dei trattamenti di CIGS o disoccupazione; in ogni caso, l’incentivo è concesso se l'assunzione permette di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle sospensioni;

d. non devono essere in atto sospensioni per crisi aziendali; in ogni caso, l’incentivo è concesso se l'assunzione permette di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle sospensioni;

e. non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei 6 mesi precedenti l'assunzione. In ogni caso, l’incentivo è concesso se l'assunzione permette di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle riduzioni;

f. l’azienda sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva e siano adempiuti tutti gli obblighi di legge previsti per il rapporto di lavoro instaurato e siano applicati gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali del settore.

Adempimenti e procedure - Istruzioni operative

Comunicazione di assunzione

L’INPS ha precisato che l’assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga deve essere comunicata dal datore di lavoro ai servizi provinciali competenti con il modello telematico UniLav con le seguenti modalità:

I. il campo “Ente previdenziale” va compilato con la dicitura “INPS”;

II. il campo “Codice Ente Previdenziale” va compilato con la matricola aziendale INPS; se al momento della comunicazione di assunzione l’azienda non sia ancora in possesso della matricola INPS o ne sia stata omessa l’indicazione, deve essere inviata la rettifica della comunicazione originaria per integrarla con il numero di matricola mancante;

III. non deve essere compilato il campo “Codice agevolazioni”.

Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro

Entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione, il datore di lavoro deve inoltrare, esclusivamente in via telematica, una dichiarazione di responsabilità, accedendo ai servizi on line del sito www.inps.it/ servizi per le aziende e i consulenti/ dichiarazione di responsabilità del contribuente.

Per le assunzioni già effettuate prima che l’INPS emanasse le istruzioni, la dichiarazione potrà essere inoltrata entro il mese di febbraio 2010.

La dichiarazione di responsabilità deve contenere le seguenti informazioni:

1. codice fiscale del lavoratore assunto;

2. codice univoco del modello UniLav trasmesso alla Provincia;

3. le attestazioni che:

v l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente (diritto di precedenza);

v tra l’impresa che assume e quella di provenienza, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo;

v l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale con richiesta o concessione dei trattamenti di CIGS o disoccupazione; qualora fossero in atto tali sospensioni, che riguardino personale con qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo;

v l’azienda non ha effettuato riduzioni di personale nei 6 mesi precedenti; qualora fossero state effettuate tali riduzioni, che riguardino personale con qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.

Al termine dell’istruttoria della pratica, l’INPS individuerà l’importo massimo dell’incentivo spettante per mese, la durata, la Regione su cui far eventualmente gravare parte dell’onere finanziario, il decreto di concessione dell’ammortizzatore sociale e inoltrerà al datore di lavoro apposita comunicazione dell’ammissione o della non ammissione al beneficio richiesto.

Codifica aziendale

È importante segnalare che la dichiarazione vale anche come richiesta all’INPS di attribuzione del codice autorizzazione che dovrà essere indicato nelle denunce contributive dell’azienda per fruire del beneficio.

Il codice di autorizzazione che identifica la posizione contributiva del datore di lavoro ammesso al beneficio è “3Q” con il significato di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 7ter, co. 7 del decreto legge 5/2009”. Tale codice dovrà essere indicato per tutto il periodo di spettanza del beneficio.

Nei casi in cui l’ammissione al beneficio venga comunicata una volta decorso già il periodo di spettanza, il codice di autorizzazione sarà attribuito per il periodo necessario all'azienda per il conguaglio.

Flusso Uniemens

In merito alle modalità di composizione dei nuovi flussi Uniemens per il conguaglio dell’incentivo, l’INPS fa riserva di pubblicare le specifiche istruzioni.

Riferimenti: DL 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter, convertito con Legge 9 aprile 2009, n. 33; Messaggio INPS 18/01/2010, n. 1715

Nessun commento: