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lunedì 22 febbraio 2010

ARTIGIANI E COMMERCIANTI, CONTRIBUTI INPS 2010

L'Inps con Circ. n. 14 del 2 febbraio 2010 ha confermato anche per il 2010 le aliquote contributive al 20% per la pensione di artigiani e commercianti. Per questi ultimi a tale aliquota si aggiunge l'addizionale 0,09% per finanziare l'indennizzo INPS previsto per i commercianti in crisi che chiudono bottega. Confermato infine anche il contributo per la maternità previsto in 62 centesimi al mese (valore annuo: 7,44 euro).

Il reddito minimo annuo al di sotto del quale non si possono versare i contributi INPS quest'anno sale a 14.334 euro e su di esso si applicano le aliquote 20% di artigiani e 20,09% di commercianti.

Per i collaboratori familiari fino ai 21 anni di età si applica lo sconto di tre punti: rispettivamente 17% e 17,09%.

Per i periodi inferiori all'anni solare il contributo settimanale è rapportato a mese e risulta pari a 239,52 euro per gli artigiani e 240,60 euro per i commercianti (per i familiari fino a 21 anni: rispettivamente 203,69 e 204,76 euro).

Sopra il minimale. I contributi a percentuale sopra indicati devono essere direttamente calcolati dagli interessati (quelli fino al minimale infatti sono applicati direttamente dall'INPS e precalcolati sui modelli F24 o sui bollettini postali) a partire quindi da 14.334,01 euro e fino a 42.364 euro. Per i redditi superiori a tale ultima cifra si applica l'addizionale 1% e pertanto i contributi complessivi diventano: per artigiani 21% e 18%; per commercianti 21,09% e 18,09%.

Massimale di reddito. Il massimale di reddito annuo sopra il quale non sono più dovuti i contributi INPS sale quest'anno a 70.607 euro. Questo massimale non è frazionabile a mese, come il minimale e perciò deve essere rispettato anche se l'attività è svolta per un periodo inferiore all'anno. E il massimale, alla pari del minimale, deve essere riferito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non come cifra globale da riferire all'impresa stessa. Il predetto limite riguarda solo i soggetti iscritti all'INPS dopo l'anno 1995 e privi di precedenti assicurazioni obbligatorie. Se invece si tratta di lavoratori già assicurati prima del 1996 il massimale annuo è notevolmente più alto e si assesta su 92.147 euro, anch'esso non frazionabile a mese.

Contributo a saldo. Il contributo dovuto dagli interessati è calcolato sulla totalità dei redditi di imprese denunciati ai fini IRPEF (e non solo su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti) ed è rapportato ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi per i contributi 2010 valgono i redditi 2010 da denunciare al fisco nel 2011). Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli sopra il minimale versati alle rispettive scadenze è inferiore alla totalità del redditi è dovuto un ulteriore contributo a saldo, da rimettere all'INPS entro gli stessi termini di pagamento dell'IRPEF.

Imprese con collaboratori. Se il titolare dell'impresa si avvale dell'attività di familiari collaboratori i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:

1) imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e di ogni singolo familiare vanno calcolati sulla quota di redditi denunciati da ciascuno ai fini fiscali;

2) aziende non costituite in imprese familiari, il titolare può attribuire ad ogni collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali.

In ogni caso il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale di impresa. I contributi vanno calcolati tenendo presente la quota di reddito di ciascuno.

Scadenze e modalità. I contributi sono versati tramite modello F24 alle quattro scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2010 e 16 febbraio dell'anno 2011. Entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF sono dovuti i contributi sopra il minimale a titolo di saldo 2009, primo e secondo acconto 2010.

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