Cerca nel blog

giovedì 18 febbraio 2010

INFORTUNIO IN ITINERE

La Cassazione torna ad incentrare l’attenzione

sull’istituto dell’infortunio in itinere.

Cassazione n. 1232 del 2009

Preliminarmente occorre precisare come per “infortunio in itinere” si intende quello occorso durante il tragitto che il lavoratore compie dalla propria abitazione al luogo di attività lavorativa e viceversa.

Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio, ai sensi dell’art. 2 del Dpr 1124/1965, non è strettamente necessaria la circostanza che esso si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece la sussistenza di un nesso eziologico fra attività lavorativa e rischio.

L’assicurazione infortuni non è finalizzata, infatti, a coprire rischi generici, ai quali il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, a prescindere cioè dall’esplicazione di attività lavorativa, né ad apprestare una speciale tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che al medesimo sia occorso, in attualità di lavoro, un qualsiasi evento che in qualche modo ne abbia leso l’integrità fisica o mentale.

Come puntualmente precisa la Cassazione con la pronuncia in esame il rischio, se non può essere quello proprio, normalmente e tipicamente insito nelle mansioni svolte dall’assicurato, non può comunque essere totalmente estraneo all’attività lavorativa, privo cioè di qualsiasi rapporto o attinenza con essa, come nel caso di rischio elettivo, scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, pur latamente intesa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento.

Il quid pluris caratterizzante il rischio proprio dell’infortunio in itinere può essere ravvisato non solo nel caso di obiettive caratteristiche del percorso obbligatorio conducente al posto di lavoro, ma anche in presenza di situazioni, che pur potendo teoricamente riguardare la generalità degli utenti della pubblica strada, siano collegate a determinate ed inconsuete circostanze e comportino un rischio aggravato che l’assicurato è obbligato ad affrontare proprio per necessità dovute all’espletamento del suo lavoro.

Nessun commento: