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mercoledì 24 febbraio 2010

DETRAZIONE DEL 55% PER RISPARMIO ENERGETICO E DIVIETO DI CUMULO

A decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione del 55% riconosciuta a fronte del sostenimento di spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi, dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

A tali conclusioni l'Agenzia delle entrate giunge richiamando il D.Lgs. n. 115/2008, recante norme di attuazione della Dir. n. 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici, il quale, all'art. 6, comma 3, prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con in certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4».

Ad avviso del Ministero dello sviluppo economico la detrazione d'imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, il contribuente che sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

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