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giovedì 25 febbraio 2010

LAVORO DOMESTICO: DIRITTI E DOVERI

Il datore di lavoro ha sempre il dovere di assicurare il lavoratore domestico all’INPS e all’INAIL qualunque sia la durata dell’opera lavorativa, anche se il lavoro è saltuario e discontinuo ed il lavoratore è già assicurato per altra attività (lavoro dipendente presso altri datori, pensionati, ecc.).

Inoltre, è dovere del datore di lavoro corrispondere al lavoratore, ai sensi dell’art. 2242 e dell’art. 6 della L. n. 339/1958, la retribuzione pattuita dalle parti e proporzionata a quantità e qualità del lavoro prestato, alle condizioni stabilite e comunque per periodi di tempo non superiori ad un mese.

Nel caso in cui il lavoratore domestico sia convivente con la famiglia presso la quale lavora, allo stesso devono essere garantiti il vitto e l’alloggio, consistente in un ambiente non nocivo all’integrità fisica e morale del lavoratore stesso e in una nutrizione sana e sufficiente, e garantire al prestatore un tempo congruo per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.

Il lavoratore, invece, deve prestare la propria attività con la dovuta diligenza, secondo la necessità e gli interessi della famiglia per la quale lavora e deve mantenere un atteggiamento di rispettosa subordinazione e di riservatezza per la vita privata della stessa.

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